COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 366 del 26.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 57/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Scarcella Raffaele (Presidente) Società A.S.D. N.B.I. Piano Tavola (ora N.B.I. Misterbianco)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 366 del 26.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 57/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Scarcella Raffaele (Presidente) Società A.S.D. N.B.I. Piano Tavola (ora N.B.I. Misterbianco) La Procura Federale, con nota 800 pf 11-12/GS/reg del 04 gennaio 2013 ha deferito le parti in epigrafe indicate innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente della violazione di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento al punto B3 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del S.G.S.; la Società per violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta per la violazione ascritta al Presidente. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico. Il rappresentante della Procura Federale, ha concluso con la seguente richiesta: “Ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Presidente l’inibizione per mesi uno; alla Società l’ammenda di € 300,00”. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, in occasione della gara del campionato regionale Giovanissimi del 18/12/2011 meglio indicata in deferimento, non annotava in distinta alcun tecnico abilitato. P.Q.M. Dispone applicarsi: Al Sig. Scarcella Raffaele, Presidente della A.S.D. N.B.I. Piano Tavola (ora N.B.I. Misterbianco), la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l’ammenda di € 100,00 (cento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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