COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 377 del 05.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 112/A A.S.D. POLISPORTIVA SAN PIETRO (ME) Avverso squalifica fino al 20/01/2014 calciatore Insogna Matteo e squalifica fino al 20/01/2015 calciatore Formica Santi – Gara Campionato 3^ Cat. Gir. “A” San Pietro/Filicudi del 20/01/2013 – C.U. 38 Pubblicato il 24/01/2013 Delegazione Prov.le Messina
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 377 del 05.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento 112/A
A.S.D. POLISPORTIVA SAN PIETRO (ME) Avverso squalifica fino al 20/01/2014 calciatore Insogna Matteo e squalifica fino al 20/01/2015 calciatore Formica Santi - Gara Campionato 3^ Cat. Gir. "A" San Pietro/Filicudi del 20/01/2013 - C.U. 38 Pubblicato il 24/01/2013 Delegazione Prov.le Messina
La Polisportiva San Pietro, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha tempestivamente impugnato la decisione in epigrafe riportata.
In particolare la reclamante sostiene che il calciatore Insogna Matteo non ha mai tirato alcuna pietra al direttore di gara in quanto al momento del fatto si trovava sotto la doccia essendo stato espulso pochi minuti prima e ciò sarebbe comprovato dalla circostanza che il direttore di gara denunciava tale episodio al dirigente che era andato a ritirare i documenti utilizzando la forma dubitativa "mi sembra".
Mentre per quanto riguarda la posizione del calciatore Formica Santi sostiene che quest'ultimo al termine della gara, approfittando di un momento di confusione che si era creato in campo, tirava per la maglia il direttore di gara in maniera "arrogante" ma non assumeva un comportamento violento.
Quanto sopra è stato ribadito in sede di comparizione.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il rapporto dell'arbitro ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
In particolare dalla lettura di detto atto si rileva che a fine gara, mentre l'arbitro si dirigeva verso gli spogliatoi, il sig. Formica Santi lo aggrediva con un violento pugno sferrato tra la nuca e la testa che non provocava gravi conseguenze. Inoltre il sig. Insogna Matteo, espulso pochi minuti prima, lanciava, da distanza ravvicinata, una pietra all'indirizzo dell'arbitro colpendolo alla testa.
Ciò posto, quanto evidenziato dalla reclamante nell'appello, e poi ribadito in sede di audizione, non trova riscontro negli atti ufficiali di gara che sono precisi e privi di qualsiasi contraddizione ragion per cui il gravame non può trovare accoglimento in quanto le sanzioni inflitte dal giudice di prime cure sono congrue in relazione ai fatti addebitati a ciascun calciatore e non appaiono suscettibili di alcuna riduzione.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il reclamo.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo pari a € 130,00, non versata.
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