COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 377 del 05.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.129/A F.C.D. SERRADIFALCO (CL) Avverso squalifica fino al 10/10/2013 calciatore Cipolla Andrea e Leone Giuseppe – Gara Campionato Promozione Girone “A” Serradifalco/Calcio Canicattì del 10/02/2013 – C.U. n.347 del 14/02/2013
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 377 del 05.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n.129/A
F.C.D. SERRADIFALCO (CL) Avverso squalifica fino al 10/10/2013 calciatore Cipolla Andrea e Leone Giuseppe - Gara Campionato Promozione Girone "A" Serradifalco/Calcio Canicattì del 10/02/2013 - C.U. n.347 del 14/02/2013
Il F.C.D. Serradifalco, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con tempestivo reclamo ha impugnato la decisione in epigrafe riportata.
In particolare, la reclamante sostiene che i calciatori in questione non sono gli autori del gesto particolarmente spregevole messo in atto nei confronti degli ufficiali di gara, ma questo è da attribuire al dirigente accompagnatore della medesima società e che inoltre la loro individuazione sarebbe frutto di un errore dovuto alla concitazione del momento. In ragione di ciò chiede che vengano esperiti alcuni atti istruttori al fine di accertare l'effettivo accadimento dei fatti. In via del tutto residuale chiede che la sanzione venga ridotta in termini più equi.
Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante in sede di audizione.
La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che il rapporto dell'arbitro e degli assistenti, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Inoltre il rapporto del Commissario di Campo fa piena prova, ai sensi dell'art 35 comma 2.2 C.G.S., anche per i casi di condotta violenta di particolare gravità non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara. Dalla lettura del referto di gara redatto dall'arbitro si rileva che il calciatore Cipolla Andrea, al termine della gara, si dirigeva verso l'arbitro assumendo un comportamento irridente. Successivamente, durante il rientro nello spogliatoio, assumeva, sempre nei confronti dell'arbitro, un comportamento irriguardoso.
Dal rapporto di uno degli assistenti si rileva che questi al termine della gara, mentre rientrava nello spogliatoio, veniva attinto da parte dei calciatori Cipolla Andrea e Leone Giuseppe da sputi che lo raggiungevano alla schiena. Detta circostanza era rilevata anche dal Commissario di Campo il quale ha riferito anche che i medesimi calciatori attingevano con sputi l'arbitro che lo raggiungevano alla schiena, circostanza questa non rilevata da quest'ultimo. I fatti, così come descritti oltre che dagli ufficiali di gara anche dal Commissario di Campo, sono precisi e concordanti e non lasciano alcun dubbio sugli autori dello spregevole gesto, per cui vanno rigettate le richieste istruttorie avanzate dalla difesa. Non può comunque non rilevarsi che lo sputo ha raggiunto gli ufficiali di gara alla schiena per cui, attesa la costante giurisprudenza di questa Commissione che per casi simili ha reputato equo applicare una sanzione inferiore, giurisprudenza questa a cui gli odierni decidenti ritengono di aderire, si ritiene che le sanzioni inflitte dal giudice di prime cure vadano rideterminate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del suddetto appello squalifica i calciatori Cipolla Andrea e Leone Giuseppe fino al 30/06/2013.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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