COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 377 del 05.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.136/A A.S.D. Città di Mascalucia (CT) avverso decisione G.S.T. di perdita gara per 3-0; penalizzazione di un punto in classifica generale; ammenda di € 500,00 – Gara campionato Promozione gir.”D” Real Ragusa Calcio/Città di Mascalucia del 27/01/2013 – Comunicato Ufficiale 347 del 14/02/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 377 del 05.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.136/A A.S.D. Città di Mascalucia (CT) avverso decisione G.S.T. di perdita gara per 3-0; penalizzazione di un punto in classifica generale; ammenda di € 500,00 – Gara campionato Promozione gir.”D” Real Ragusa Calcio/Città di Mascalucia del 27/01/2013 – Comunicato Ufficiale 347 del 14/02/2013 Con tempestivo reclamo a questa Commissione Disciplinare Territoriale l' A.S.D. Città di Mascalucia, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la su indicata decisione, insistendo nella ragioni già esposte innanzi al Giudice Territoriale tendenti al riconoscimento della causa di forza maggiore ex art. 55 N.O.I.F. In particolare la società evidenzia che il mancato arrivo al campo di gioco di Acate è dipeso da un guasto al pullman avvenuto intorno alla ore 12,45 sulla SS 154 all'altezza dell'incrocio di Vizzini Scalo e che detto guasto è certificato dal Comandante della Stazione CC di Vizzini in data 27/01/2013 alle ore 13,50. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che nella fattispecie in esame non si ravvisano gli estremi tali da giustificare la sussistenza della causa di forza maggiore. Infatti la società nell'affrontare l'organizzazione della trasferta deve tenere conto di eventuali imprevisti o eventi sfavorevoli che possano determinare ritardi o, nella peggiore delle ipotesi, l'impossibilità di raggiungere per tempo la sede di gara. Appare evidente che la reclamante nell'approntare la trasferta in questione non si è attenuta al superiore principio, trovandosi a suo dire, alle ore 12,45 a circa metà del percorso e non in condizione di potere fare fronte all'imprevisto che si è verificato, tenuto conto che la gara era fissata per le ore 14,30. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il proposto gravame. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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