COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 377 del 05.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.140/A P.G.S. S. PIO X (CT) avverso squalifica per otto gare calciatore Sergio Guglielmino – Gara Cat. Allievi Regionali Gir. “G” Olimpique Priolo/S. Pio X del 10/02/2013 – C.U. n. 348/sgs 81 del 15/02/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 377 del 05.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.140/A P.G.S. S. PIO X (CT) avverso squalifica per otto gare calciatore Sergio Guglielmino - Gara Cat. Allievi Regionali Gir. "G" Olimpique Priolo/S. Pio X del 10/02/2013 - C.U. n. 348/sgs 81 del 15/02/2013 La P.G.S. S. Pio X in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con tempestivo reclamo ha impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo che il comportamento posto in essere dal proprio calciatore, se pur disdicevole, non è stato assolutamente violento nei confronti del direttore di grave e chiede, pertanto, una riduzione della sanzione anche in considerazione del fatto che si tratta di un ragazzo di quindici anni. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il rapporto dell'arbitro, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare. In particolare dalla lettura del predetto referto si rileva che il calciatore Guglielmino Sergio, espulso al 35' del 2' tempo per somma di ammonizioni, al termine della gara rientrava velocemente sul terreno di gioco raggiungendo il direttore di gara al centro del campo ed assumeva nei suoi confronti un comportamento minaccioso ed irriguardoso e, strattonandolo per la maglia, gli si metteva testa contro testa. Il suddetto comportamento va inquadrato nella condotta di particolare gravità, ai sensi dell'art. 19 comma 1 lett. e) del C.G.S., per cui la sanzione, così come inflitta dal giudice di prime cure, può essere rideterminata in termini più equi anche in considerazione della giovane età del calciatore e del fatto che il tutto è avvenuto in unico contesto senza ulteriori conseguenze per il direttore di gara. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del proposto gravame ridetermina la squalifica del calciatore Guglielmino Sergio in sei gare. Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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