COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 377 del 05.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 63/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) CUNDARI PIETRO (Presidente) 2) A.S.D. MODICA CALCIO

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 377 del 05.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 63/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1) CUNDARI PIETRO (Presidente) 2) A.S.D. MODICA CALCIO La Procura Federale, con nota 4543/239pf12-13/MS/vdb del 01 febbraio 2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale: 1) il Presidente della A.S.D. Modica Calcio Sig. Pietro Cundari per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione alle prescrizioni di cui al punto 4 del C.U. N° 1 del S.G.S. Nazionale e di cui agli artt. 43 e 38, commi 1 e 3 delle N.O.I.F.; 2) la Società A.S.D. Modica Calcio per rispondere a titolo diretto e oggettivo, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2, per le violazioni ascritte al predetto Presidente nonché all'allenatore Sig. Angelo Giurdanella, quest'ultimo deferito con atto separato alla Commissione disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. E' emerso infatti che il Sig. Pietro Cundari, a giudizio della Procura Federale in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ha organizzato in data 06/09/2012 in Modica (stadio Vincenzo Barone) uno stage per giovani calciatori senza essere autorizzato allo svolgimento dello stesso dal Comitato Regionale Sicilia; vi ha fatto partecipare n° 27 giovani calciatori di cui n° 7 mai tesserati per la F.I.G.C., e pertanto non in possesso della certificazione medico sportiva e n° 20, non tesserati perché svincolati dal 01/07/2012, senza verificare se questi ultimi fossero ancora coperti dalla tutela medico sportiva ed ha affidato l'incarico di Responsabile della scuola calcio della Sua Società all'Allenatore di base Sig. Angelo Giurdanella senza che questi fosse in regola con il tesseramento presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., per la stagione sportiva corrente 2012-2013. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 12 a carico del Presidente e della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 a carico della Società. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. Quanto rassegnato dalla Procura Federale trova infatti riscontro dall'esame della documentazione acquisita agli atti nonché dalle dichiarazioni rese all'inquirente da vari tesserati. Emerge inequivocabilmente che la A.S.D. Modica Calcio ha realizzato uno stage o raduno selettivo per giovani calciatori, al quale hanno partecipato elementi mai prima tesserati o svincolati, quindi privi di copertura di tutela medico – sanitaria e che il Sig. Angelo Giurdanella, Allenatore di base, ha avuto conferito l'incarico di Responsabile della scuola calcio senza che lo stesso fosse in regola con il tesseramento. P.Q.M. Dispone applicarsi: Al Sig. Pietro Cundari, Presidente della A.S.D. Modica Calcio la sanzione della inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi sei (6); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l’ammenda di € 800,00 (ottocento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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