COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 377 del 05.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento n°52 /B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società U.S.D. Aspra (società dichiarata inattiva su C.U. 172 del 08/11/2012) Sig.Fiore Vincenzo (Presidente all’epoca dei fatti) N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di Promozione 2011/2012.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 377 del 05.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTI
Procedimento n°52 /B
DEFERIMENTO A CARICO DI:
Società U.S.D. Aspra (società dichiarata inattiva su C.U. 172 del 08/11/2012)
Sig.Fiore Vincenzo (Presidente all’epoca dei fatti)
N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo.
Campionato di Promozione 2011/2012.
Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 02/01/2013 prot. 11.761 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite, che nella udienza del 12/02/2013 avevano chiesto il rinvio al 05/03/2013, non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.
La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.
Considerato anche che la Società U.S.D. Aspra è stata dichiarata inattiva su C.U. 172 del 08/11/2012,
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale applica:
l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Fiore Vincenzo;
l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Albanese Giulio, Bollino Cesare, Cavalluzzi Piero, Ferrara Giuseppe, Fricano Nicola, Leduisi Giovanni, Lo Monaco Fabio, Marzuani Mauro, Pagano Giuseppe, Romeo Pietro, tutti tesserati per la società’ U.S.D. Aspra all’epoca dei fatti.
Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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