COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 07.03.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 24/ 2/2013 COLLARMELE – TKM VICO
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 07.03.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 24/ 2/2013 COLLARMELE - TKM VICO
Il Giudice Sportivo
- esaminato il reclamo della società Collarmele avverso l'esito della gara in epigrafe, reclamo con il quale si chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara alla società TKM Vico per aver impiegato nel corso della partita il calciatore Serban Alexandru che risultava in posizione irregolare, in quanto avendo lo status di straniero, se pur svincolato, necessitava per il nuovo tesseramento l’ autorizzazione scritta da parte del Comitato Regionale che ancora non aveva ottenuto;
- accertato che in effetti da parte della società TKM Vico in data 16/02/2013 era stata inviata al Comitato Regionale la documentazione (incompleta) per il tesseramento del calciatore straniero Serban Alexandru, e che alla data del 24/02/2013 non era stata rilasciata l'autorizzazione scritta da parte del Comitato Regionale Abruzzo, che veniva rilasciata solo in data 26/02/2013;
- rilevato, pertanto, che il calciatore indicato non poteva prendere parte alla gara riferita del 24/02/2013, ma solo alle gare che si sarebbero svolte dal 26/02/2013 in poi;
- visto l'art. 17 n. 5 lett a) C.G.S..
DELIBERA
a) di accogliere il reclamo e pertanto di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società TKM Vico con il punteggio: Collarmele 3 / TKM Vico 0;
b) di accreditare la tassa reclamo, ove versata.