COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 06.03.2013 DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO GARA GRASSANO – SANTARCANGIOLESE

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 06.03.2013 DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO GARA GRASSANO - SANTARCANGIOLESE Premesso che il Giudice Sportivo, ai sensi dell'art. 44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali (rapporto degli ufficiali di gara; supplemento di rapporto); Visti gli atti ufficiali di gara; Letto il supplemento di rapporto dal quale emerge che al 18° del s.t., in seguito alla convalida di una rete della società ospite, MONTE Pietro e ABBATANGELO Innocenzo, rispettivamente dirigente e l’allenatore della squadra ospitante, entravano indebitamente in campo e, avvicinandosi con fare minaccioso al D.G., lo intimorivano affinché ritornasse sulla propria decisione, proferendo al contempo frasi offensive ed irriguardose; Constatato che il D.G. provvedeva ad allontanare i due tesserati del Grassano e mentre gli stessi uscivano dal terreno di gioco, Monte Pietro lanciava in segno di disprezzo un indumento contro il D.G. colpendolo al volto senza conseguenze; Atteso che, ripresa regolarmente la gara, al 42° del s.t. in seguito ad una decisione tecnica a favore del Grassano, si accendeva una rissa che vedeva coinvolti i calciatori di entrambe le squadre che si sferravano pugni, calci, e schiaffi e alcuni di essi dopo aver divelto la bandierina del calcio d’angolo si colpivano reciprocamente; Considerato che mentre era in corso la rissa tra i calciatori delle due squadre, entravano indebitamente in campo Monte Pietro, Abbatangelo Vincenzo precedentemente allontanati e Viggiano Giovanni assistente di parte del Grassano i quali rivolgevano al D.G. insulti e minacce, mentre quest’ultimo tentava di riportare la calma chiedendo l’ausilio dei Capitani delle squadre che nel frattempo erano coinvolti nel parapiglia generale; Rilevato che il D.G. scortato dalle forze dell’ordine presenti alla gara rientrava negli spogliatoi nei cui pressi Sarli Vito, giocatore del Grassano in precedenza espulso, lo apostrofava con frasi irriguardose e volgari; Verificato che dal supplemento di referto si evince che al 42° del s.t. il D.G. sospendeva definitivamente la gara per rissa dopo aver considerate le circostanze non opportune per intraprendere alcun provvedimento disciplinare nei confronti dei protagonisti della rissa e ritenendo la situazione pregiudizievole per la propria incolumità e per quella dei tesserati, tale da non consentirgli una indipendenza di giudizio; Constatato che a parere di questo Organo Giudicante, il comportamento dei tesserati delle due squadre si è esplicato in un atteggiamento intimidatorio senza far uso di violenza fisica nei confronti del D.G., il quale, sebbene fosse in corso una rissa non ha fatto uso di tutti i mezzi a sua disposizione per riportare l’ordine, quali avvisare con fermezza i capitani delle squadre che la gara sarebbe stata sospesa qualora le intemperanze fossero proseguite, ammonire, espellere o allontanare qualche calciatore o dirigente, oltre quelli precedentemente allontanati per diverse ed estranee circostanze; Ritenuto come, acclarata la presenza delle Forze dell’Ordine sin dall’inizio della gara, emerga dal supplemento di rapporto del D.G. e dai chiarimenti richiesti per le vie brevi attraverso il delegato A.I.A. una narrazione dei fatti assolutamente generica che denota, nell’atteggiamento dello stesso arbitro, un timore soggettivo tale da non giustificare l’oggettiva impossibilità di proseguire la gara, adottando il provvedimento di sospensione definitiva della stessa; P.Q.M. DELIBERA • la ripetizione della gara, rimettendo gli atti alla Segreteria del C.R. Basilicata per i provvedimenti di competenza; • di comminare a carico della società Grassano l’ammenda di €. 150,00 perché propri tesserati con il loro comportamento inducevano il D.G. alla sospensione definitiva della gara; • di comminare a carico della società Santarcangiolese l’ammenda di €. 150,00 perché propri tesserati con il loro comportamento inducevano il D.G. alla sospensione definitiva della gara; • di inibire fino al 30.04.13 Monte Pietro del Grassano per i fatti in precedenza narrati; • di squalificare fino al 26.03.13 Abbatangelo Vincenzo del Grassano per i fatti in precedenza narrati; • di inibire fino al 26.03.13 Viggiano Giovanni del Grassano per i fatti in precedenza narrati; • di squalificare per 2 (due) gare Sarli Vito del Grassano per i fatti in precedenza narrati.
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