COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 05.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.88 del Sig. COMMISSO Vincenzo (tesserato Società A.S.D. La Cascina Calcio a 5) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.46 del 14.2.2013 (squalifica fino al 31.5.2013 in qualità di capitano in luogo degli autori materiali dell’atto di violenza subito dall’arbitro).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 05.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.88 del Sig. COMMISSO Vincenzo (tesserato Società A.S.D. La Cascina Calcio a 5) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.46 del 14.2.2013 (squalifica fino al 31.5.2013 in qualità di capitano in luogo degli autori materiali dell’atto di violenza subito dall’arbitro). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA il reclamante impugna la sanzione inflitta in qualità di capitano della ASD La Cascina Calcio a 5 in quanto nel momento in cui sono scoppiate le intemperanze nei confronti dell’arbitro da parte di alcuni calciatori tesserati per conto della ASD La Cascina, intemperanze scoppiate esclusivamente all’interno del rettangolo di giuoco, si trovava già negli spogliatoi essendo stato costretto ad anticipare forzatamente l’abbandono del rettangolo di giuoco a causa di un infortunio; l’arbitro, sentito a chiarimenti, nel confermare il rapporto di gara precisava che il Commisso Vincenzo, all’atto delle violenze subite da calciatori della Società La Cascina, non identificati perché spogliatisi della maglie, non era presente in quanto aveva precedentemente e definitivamente abbandonato il rettangolo di giuoco per infortunio e, pertanto, le funzioni di capitano venivano attribuite al vice capitano, sig. Stilo Giuseppe; pertanto, visto il regolamento del Giuoco del Calcio a 5 che “prescrive che il vice capitano, sostituisce il capitano in caso di sua uscita definitiva dal rettangolo di giuoco”; preso atto che il Commisso e’ stato sostituito definitivamente in qualità di capitano dal Vice Capitano Stilo Giuseppe; deve essere revocata la squalifica inflitta al Commisso e trasmessi gli atti al Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro per i provvedimenti a carico del vice capitano STILO Giuseppe in luogo degli autori materiali degli atti di violenza subiti dall’arbitro; P.Q.M. In accoglimento del reclamo revoca la squalifica inflitta al capitano COMMISSO Vincenzo e dispone rimettersi gli atti al Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro per i provvedimenti a carico del vice capitano STILO Giuseppe, in veste di capitano, in luogo degli autori materiali degli atti di violenza subiti dall’arbitro a fine gara; dispone, altresì, la restituzione della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it