COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 05.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.90 della Società ASD FUTURVENDING VILLA SAN GIUSEPPE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 49 del 14.2.2013 (squalifica del calciatore ARRIGO Giovanni fino al 13/06/2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 05.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.90 della Società ASD FUTURVENDING VILLA SAN GIUSEPPE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 49 del 14.2.2013 (squalifica del calciatore ARRIGO Giovanni fino al 13/06/2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito la società reclamante; RILEVA che il reclamo presentato dalla Società ASD Futurvending Villa San Giovanni risulta privo di motivazione pertanto inammissibile per violazione del disposto di cui all’art.33, punto 6, del Codice Giustizia Sportiva; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso, conferma in toto la decisione del Giudice Sportivo Territoriale e dispone incamerarsi la tassa.
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