COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 120 DEL 07.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 17/ 2/2013 POLISTENA – SAN CALOGERO

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 120 DEL 07.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 17/ 2/2013 POLISTENA - SAN CALOGERO Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il ricorso con il quale la società San Calogero ha chiesto irrogarsi alla società Polistena la punizione sportiva della perdita della gara per avere nelle file di quest'ultima partecipato i giocatori De Masi Pietro (nato il 10/01/1990) e Santoro Giuseppe (nato il 22/9/1991), non aventi titolo in quanto in difetto di tesseramento poiché la richiesta di svincolo sarebbe stata sottoscritta dal legale rappresentante della società Castrovillari Calcio Sig. Bonafine Egidio, inibito fino al 31.12.2012, e, pertanto , impedito a sottoscriverla, lette le controdeduzioni della società Polistena che evidenziano la validità del tesseramento dei predetti giocatori; accertato che alla gara Polistena - San Calogero del 17/2/2013 hanno effettivamente partecipato i giocatori De Masi Pietro e Santoro Giuseppe ; rilevato che il ricorso della società San Calogero avverso la regolarità dello svolgimento della gara per posizione irregolare dei calciatori De Masi Pietro e SantoroGiuseppe verte sulla validità o meno del tesseramento dei sopracitati calciatori; rilevato che l'Ufficio Tesseramento, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. a) delle N.O.I.F., ha revocato con raccomandata del 4.3.2013 spedita alla società Polistena il tesseramento dei giocatori De Masi Pietro (nato il 10/1/1990) e Santoro Giuseppe (nato il 22/9/1991); ritenuto, infine, che detta revoca ,ai sensi del sopracitato art.42, non ha efficacia retroattiva ma soltanto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento a mezzo di raccomandata a.r. e che, pertanto, alla data di svolgimento della gara 17/2/2013 le posizioni dei calciatori De Masi Pietro e Santoro Giuseppe sono da considerarsi,a tutti gli effetti, regolari; delibera 1) rigettare il ricorso e incamerarsi la relativa tassa. 2) confermare il risultato acquisito sul campo POLISTENA - SAN CALOGERO:4 – 0. 3) Trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine all'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti
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