COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 06.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 82 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BO.CA. CALCIO Avverso ammenda € 200 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 30 del 14.2.2013 gara BO.CA. – CALCARA del 9.2.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 06.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES
82 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BO.CA. CALCIO
Avverso ammenda € 200 per intemperanze sostenitori
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 30 del 14.2.2013
gara BO.CA. – CALCARA del 9.2.2013
L’A.S.D. BO.CA. CALCIO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento
mettendo in evidenza che : 1) “non contestando la circostanza, deve precisarsi come mai sia stata raggiunta la piena dimostrazione
che i soggetti che offesero il direttore di gara era effettivamente sostenitori della reclamante”; 2) “nella concitazione del momento,
causata dalle contestazioni che, è doveroso ribadirlo, provenivano soprattutto dalla squadra ospite e dai suoi sostenitori, il direttore di
gara ha evidentemente equivocato, ritenendo quali invasori di campo due soggetti che avevano titolo per essere presenti sul
rettangolo di gioco. Due persone impiegati come raccattapalle; 3) ritiene, comunque, eccessivo l’importo dell’ammenda. Chiede
l’annullamento della sanzione o, quanto meno, una riduzione della stessa.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito, a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, si è detto certo
che ad indirizzargli frasi offensive fossero sostenitori locali in quanto le esternazioni si verificavano allorquando venivano assunte
decisioni contrarie alla quadra del BO.CA.Calcio;
- valutato che l’ammenda a carico dell’A.S.D. BO.CA. CALCIO possa essere comminata in un minore
importo,
d e l i b e r a
- di ridurre a € 150 l’ammenda a carico dell’A.S.D. BO.CA. CALCIO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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