COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°166/LND del 07/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI CAMPAGNA ROBERTO PRESIDENTE DELL’AD BASSIANO CALCIO PER AVER VIOLATO L’ART.1 COMMA 1 DEL CGS IN RELAZIONE ALL’ ART. 94 TER COMMA 13 DELLE NOIF ED IN RIFERIMENTO A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 8 COMMI 9, 10, 15 DEL CGS PER NON AVER OTTEMPERATO AL LODO ARBITRALE LND PUBBLICATO SU C.U. N. 3 DEL 02.03.12 E DELLA SOCIETÀ ASD BASSIANO CALCIO AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMA 1 CGS.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N°166/LND del 07/03/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI CAMPAGNA ROBERTO
PRESIDENTE DELL’AD BASSIANO CALCIO PER AVER VIOLATO L’ART.1 COMMA 1 DEL
CGS IN RELAZIONE ALL’ ART. 94 TER COMMA 13 DELLE NOIF ED IN RIFERIMENTO A
QUANTO PREVISTO DALL’ART. 8 COMMI 9, 10, 15 DEL CGS PER NON AVER
OTTEMPERATO AL LODO ARBITRALE LND PUBBLICATO SU C.U. N. 3 DEL 02.03.12 E
DELLA SOCIETÀ ASD BASSIANO CALCIO AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMA 1 CGS.
Con Comunicato Ufficiale n. 56 la Commissione Disciplinare Nazionale dichiarava la nullità del
procedimento in primo grado, in quanto la notifica degli atti era stata inviata presso un precedente
indirizzo – che era stato cambiato e comunicato al competente Comitato – con la conseguenza
che, non avendo avuto notizia del procedimento, la Società BASSIANO non aveva potuto
esercitare il proprio diritto di difesa.
Veniva, quindi, disposta la trasmissione degli atti a questa Commissione Disciplinare Territoriale
per un nuovo procedimento.
Nel deferimento originario, il Procuratore Federale della F.I.G.C. esaminava la documentazione
trasmessa dal Sig. ROSSI STEFANO con la quale lo stesso segnalava che la Società A.S.D.
BASSIANO CALCIO non aveva ottemperato al dispositivo della delibera del Collegio Arbitrale
L.N.D., pubblicata con C.U. n. 3 del 2.3.2012, ove veniva accolto il ricorso esperito dallo stesso
esponente, nella sua qualità di tecnico abilitato, nonostante che con Raccomandata del 9.2.2012
fosse stata formalmente sollecitata da parte del Collegio Giudicante a dar seguito all’incombente,
nel rispetto dei termini perentori previsti dalla normativa di riferimento.
Il Collegio Arbitrale, accogliendo il ricorso del tecnico, faceva obbligo alla Società A.S.D.
BASSIANO CALCIO di liquidargli, quale premio annuale di tesseramento per la stag. sport.
2010/2011 la somma di € 7.683, oltre ad accessori di legge.
Ritenuto che l’inadempimento della A.S.D. BASSIANO CALCIO risulta per tabulas, atteso che la
stessa non ha dato esecuzione a quanto ingiunto dal Collegio arbitrale, nei termini previsti, la
Procura deferiva a questa Commissione Disciplinare il Sig. CAMPAGNA ROBERTO Presidente
dell’A.S.D. BASSIANO CALCIO per aver violato l’art.1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 94
ter comma 13 delle NOIF ed in riferimento a quanto previsto dall’art. 8 commi 9, 10, 15 del C.G.S.
per non aver ottemperato al lodo arbitrale LND pubblicato su c.u. n.3 del 02.03.12 e della società
A.S.D. BASSIANO CALCIO ai sensi dell’ art. 4 comma 1 C.G.S.
All’udienza, ritualmente notificata ai deferiti, i medesimi non presenziavano in quanto impossibilitati
per impegni precedenti, pertanto la Procura Federale concludeva per la responsabilità dei deferiti
chiedendo la sanzione di 6 mesi di inibizione per il sig. Campagna Roberto; un punto di
penalizzazione ed €.1.000,00 di ammenda per il Bassiano Calcio.
La responsabilità dei deferiti è provata per tabulas;
sotto il profilo della quantificazione della pena, si ritiene congrua e proporzionata alla gravità del
comportamento la sanzione richiesta dalla Procura Federale, pertanto questa Commissione
DELIBERA
ritenuta la responsabilità di tutti i deferiti per i fatti così come contestati, si applica la sanzione della
inibizione per sei mesi al sig. Campagna Roberto quale Presidente del Bassiano Calcio e la
sanzione di un punto di penalizzazione da scontarsi nell’attuale stagione sportiva e l’ammenda di
€.1000,00 per il Bassiano Calcio.
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello di ricevimento della
comunicazione.
Manda alla Segreteria del C.R.Lazio per le comunicazioni di rito.
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