COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°166/LND del 07/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ARCESE MARCO, PRESIDENTE DELLA ASD PRO CALCIO, VICE PRESIDENTE DELLA ASD PRO CALCIO ROMA E CONSIGLIERE DELLA ASD FERENTINO PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 28 COMMA 4 DELLE NOIF, DELLA SIG.RA CAMPOLI ELIDE PRESIDENTE DELL’A.S. PRO CALCIO ROMA E CONSIGLIERE DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 DELLE NOIF E DELLE SOCIETA’ ASD PRO CALCIO ROMA, ASD PRO CALCIO ED ASD FERENTINO AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 NOIF.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N°166/LND del 07/03/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ARCESE MARCO,
PRESIDENTE DELLA ASD PRO CALCIO, VICE PRESIDENTE DELLA ASD PRO CALCIO
ROMA E CONSIGLIERE DELLA ASD FERENTINO PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 28
COMMA 4 DELLE NOIF, DELLA SIG.RA CAMPOLI ELIDE PRESIDENTE DELL’A.S. PRO
CALCIO ROMA E CONSIGLIERE DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO PER VIOLAZIONE
DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 DELLE NOIF E DELLE SOCIETA’ ASD PRO CALCIO ROMA,
ASD PRO CALCIO ED ASD FERENTINO AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 NOIF.
La Commissione Disciplinare
Preso atto della decisione assunta dal Collegio della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico
in data 29.1.2013, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 169 del 31.1.2013. con cui
ha dichiarato il Sig. MARCO ARCESE responsabile dell’addebito disciplinare contestatogli,
infliggendogli pertanto la sanzione della squalifica fino al 28.1.2014 per aver violato l’art. 1 comma
1 del C.G.S., in riferimento all’art. 38 comma 4 delle NOIF, nonché gli artt. 33 e 38 del
Regolamento del Settore Tecnico, per aver prestato attività rilevante per l’ordinamento sportivo
nella stagione sportiva 2011/2012, con la qualifica di dirigente, per più Società della L.N.D., senza
presentare domanda di sospensione volontaria dall’Albo dei Tecnici.
Considerato che questa Commissione Disciplinare, con il C.U. n. 152 del 14.2.2013, ha sanzionato
il Sig. MARCO ARCESE infliggendogli l’inibizione per mesi 15;
tutto ciò premesso e ritenuto
DELIBERA
Che la squalifica comminata da questa Commissione Disciplinare territoriale con C.U. n. 152 del
14.2.2013 di inibizione per mesi 15 a carico del Sig. MARCO ARCESE debba decorrere a fa data
dal 28.1.2014.
Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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