COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°166/LND del 07/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS MARTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FABBIANI ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 48SGS DEL 28.2.2013 (Gara: VIRTUS MARTA – ETRURIA CALCIO del 24.2.2013 – Campionato Allievi Prov. Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°166/LND del 07/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS MARTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FABBIANI ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 48SGS DEL 28.2.2013 (Gara: VIRTUS MARTA – ETRURIA CALCIO del 24.2.2013 – Campionato Allievi Prov. Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che le argomentazioni poste in essere dalla Società VIRTUS MARTA, in base alle quali ritiene eccessiva la sanzione inflitta al calciatore FABBIANI, in quanto il predetto atleta è stato ripetutamente fatto oggetto di galli e reagiva solo dopo essere stato colpito da un avversario, senza causargli alcun danno fisico; l’arbitro stesso, nel proprio rapporto, evidenzia l’episodio in questione, riportandolo esattamente secondo quanto riferisce la reclamante. Ciò detto, ritenuto che in effetti la sanzione comminata al FABBIANI può essere lievemente ridotta, rapportandola secondo gli abituali parametri adottati per casi del genere. Questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo in argomento riducendo la squalifica del calciatore FABBIANI ROBERTO da 3 a 2 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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