COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°166/LND del 07/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VALLE DEL TEVERE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, AL C.U. N. 124 DEL 09.01.2013 (GARA , A.D.C. CASTRENSE – ASD VALLE DEL TEVERE del 09.12.2012 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N°166/LND del 07/03/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VALLE DEL TEVERE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, AL C.U. N. 124 DEL 09.01.2013 (GARA , A.D.C. CASTRENSE – ASD VALLE DEL TEVERE del 09.12.2012 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE ) La Commissione Disciplinare Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; visti gli atti ufficiali e ascoltata come da richiesta la Società interessata; osserva quanto segue: la Società ricorrente, con gravame alla decisione del Giudice Sportivo di primo grado, del Comitato Regionale Lazio FIGC, (che respingeva in prima istanza il reclamo sulla regolarità della gara in epigrafe indicata, convalidando il risultato conseguito sul campo,per 1-0 a favore della Società Castrense,e contestualmente trasmettendo gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti sulla difformità delle rispettive distinte allegate); eccepiva l’irregolarità della competizione per l’impiego di solo due calciatori della Castrense nati tra il 1992 e il 1994 e ciò in violazione a quanto disposto dal C.U. n. 1 del C.R.L. La Società istante , nel suo ricorso introduttivo, peraltro esaurientemente articolato dal proprio legale Avv. Mastrolìa, (pure ribadito nelle sue ragioni, in sede di audizione), metteva in evidenza che il Giudice sportivo era incorso in una “inidonea ricostruzione parziale “ per inquadrare correttamente la fattispecie, così risultando la decisione “ingiusta ed erronea”. Pertanto la difesa dopo aver espresso i suoi motivi per l’erronea ricostruzione e valutazione dei fatti, come sulla stessa contraddittorietà della motivazione e di conseguenza sull’efficacia propria della distinta consegnata dalla Castrense al direttore di gara e da lui sottoscritta, chiedeva la sospensione del giudizio sportivo in attesa dell’esito degli accertamenti della Procura Federale e nel merito, la riforma integrale delle decisioni del Giudice sportivo. Sulla distinta di gara, atto e documento ufficiale della ADC Castrense , consegnata prima della partita all’arbitro da parte della medesima Società, risultano ben evidenti e contrassegnati i tre giocatori nati nel 1992 e 1994 ; ( ciò in ossequio alla ben nota disposizione del C.U.N.1 2012) e precisamente ; Lima Alessandro (nato il 12.04.1994), Crisanti Leonardo (nato il 29.09.1992), e Nicolini Stefano (nato il 06.01.1994); dati anagrafici questi, tutti confermati dal controllo successivo dell’Ufficio tesseramenti presso il CRL, e ciò in evidente difformità alla distinta allegata al reclamo della Società ricorrente. Osservato che ben ha operato il Giudice di prime cure ad omologare il risultato conseguito sul campo in favore della Società Castrense, come di aver trasmesso tutti gli atti alla Procura Federale della FIGC per gli opportuni accertamenti e anche per la certezza dei diritti in generale, delle parti interessate; DELIBERA Di sospendere ogni decisione in merito, in attesa delle determinazioni della Procura Federale, così come deliberato dal Giudice Sportivo di prime cure sul C.U. n. 124 del 09.01.2013. Nulla sulla tassa reclamo.
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