COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 07/03/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ASOLA A.S.D. – REZZATO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 07/03/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ASOLA A.S.D. - REZZATO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 48 del 21-2-2013 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Rezzato. Col reclamo la società Rezzato, dopo aver richiamato la comunicazione del CRL sostiene: - che il terreno di gioco si presentava “ totalmente coperto di fango (come da foto allegate) “ i cui presupposti sono da ricondurre alla nevicata dell’11-2-13, …la neve non è stata rimossa ….. è da ritenere che forse la neve rimasta si è sciolta sul campo ……questo è il motivo della quantità di fango fresco presente sul campo……se fosse stata rimossa il terreno di gioco non sarebbe stato così…” - che la società Asola non solo non ha tolto la neve ma neppure ha reperito un altro campo praticabile e… non ha avvertito la controparte della impraticabilità; In sostanza la reclamante ipotizza che l’impraticabilità (documentata con foto non datate) sia dovuta alla inerzia della società Asola, per tali motivi chiede a carico della controparte la sanzione della perdita della gara ed il rimborso delle spese di trasporto. Il reclamo non contesta quindi la decisione dell’arbitro di rinviare la gara per impraticabilità del campo, decisione che non può essere contestata in quanto avente natura tecnica la competenza della quale è attribuita espressamente ed esclusivamente all’arbitro ai sensi dalla regola uno del Gioco del, nella parte riguardante le Decisioni ufficiali della FIGC, al punto 3. “Impraticabilità del terreno di gioco”, stabilisce che: “ 1) Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara. “. La società Asola non ha inviato proprie deduzioni. Dagli atti ufficiali di gara risulta che l’arbitro effettuava un sopralluogo non rilevando la presenza di neve sul terreno di giuoco tuttavia, come riferisce: “…nonostante fosse stata rimossa la neve e posata della segatura nelle aree di porta, presentava (il terreno di giuoco) ampie zone fangose ed impregnate di acqua soprattutto nelle zone nevralgiche del campo….Per questo motivo….ho ritenuto necessario non far disputare la gara.”. Il reclamo quindi non può essere accolto; infatti la mancata disputa della gara, come riferito dall’arbitro, è dovuta alla impraticabilità del terreno di giuoco dovuto alla presenza di fanghiglia e acqua. Quanto alla richiesta di rimborso delle spese di trasporto è chiaro che non può neppure essere presa in considerazione in quanto tale competenza esula dai poteri dello scrivente giudice sportivo. P.Q.S. DELIBERA a) Dispone L'effettuazione della gara a cura del CRL. b) L'addebito della tassa a carico della reclamante, se non versata
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