COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 07/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società PAINA CALCIO 1975 SSD Camp. Promozione Gir. C Gara del 10.02.2013 tra Paina Calcio / Colicoderviese C.U. n. 46 del CRL datato 14.02.2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 07/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società PAINA CALCIO 1975 SSD Camp. Promozione Gir. C Gara del 10.02.2013 tra Paina Calcio / Colicoderviese C.U. n. 46 del CRL datato 14.02.2013 La società PAINA CALCIO 1975 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore, GALIMBERTI Andrea , per quattro gare e l’allenatore, MAURI Vittorio, sino al 10.4.2013, affermando che le sanzioni subite sono eccessive, considerato che non vi era stato alcun comportamento violento da parte degli stessi che si sono limitati a protestare. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, sentita la reclamante, osserva : dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge chiaramente che l’allenatore ha tenuto un comportamento ripetutamente irriguardoso nei confronti del direttore di gara, insultandolo e che il calciatore, GALIMBERTI, dopo essere stato ammonito, è stato espulso dal terreno di gara per proteste, una frase offensiva e per un gesto irriguardoso. La gravità dei suddetti comportamenti giustifica una mitigazione della sanzione comminata dal GS all’allenatore, mentre quella comminata al calciatore merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica comminata all’allenatore, MAURI Vittorio, sino al 31.3.2013 e conferma per il resto le decisioni del GS, disponendo l’accredito della relativa tassa se versata.
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