COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 06/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AMICI 84 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VENAROTTA/AMICI 84 DEL 1.2.2013 CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “I” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 57 del 6.2.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 06/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AMICI 84 AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VENAROTTA/AMICI 84 DEL 1.2.2013 CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “I” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 57 del 6.2.2013) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - squalifica per quattro gare effettive al calciatore VIRGILI Daniele per il comportamento dallo stesso tenuto nel corso della gara e, dopo l’espulsione, nei confronti dell’arbitro; - squalifica per quattro gare effettive al calciatore TRAVAGLINI Marco per il comportamento dallo stesso tenuto nel corso della gara e, dopo l’espulsione, nei confronti dell’arbitro; - inibizione fino al 30 giugno 2013 a GIACOBONI Alfredo, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, per il comportamento dallo stesso tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso dette decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Amici 84, deducendo la non completa veridicità del referto arbitrale, richiamando la normativa federale vigente in materia e chiedendo pertanto una congrua riduzione di tutte le sanzioni impugnate, ritenute, comunque, eccessive alla luce di quanto effettivamente accaduto nella gara de quo. Ammetteva la reclamante che alcuni propri tesserati contestarono, anche in maniera veemente e colorita, l’operato del direttore di gara, negando tuttavia che qualcuno lo minacciò e lo aggredì fisicamente. In particolare: - il calciatore Virgili Daniele protestò e contestò il direttore di gara al momento dell’espulsione, senza mai tuttavia assumere un atteggiamento irriguardoso; - il calciatore Travaglini Marco, dopo essere stato espulso, rivolse un’espressione offensiva all’arbitro, ma fu quest’ultimo, sporgendosi con la testa, ad avvicinarsi a lui e non viceversa; - il dirigente Giacoboni Alfredo si sarebbe limitato, con gesto di stizza per l’ennesima decisione arbitrale avversa, a sbattere in terra una borraccia d’acqua che poi, rotolando, finì in campo e, dopo essersi autodenunciato del fatto, a rivolgere all’arbitro un’espressione ingiuriosa. La reclamante, adducendo specifici motivi dei propri dirigenti come in atti, non compariva alle due precedenti riunioni del 18 e 25 febbraio u.s.; veniva quindi ascoltata all’odierna udienza e la stessa ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di tre distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di due ulteriori tasse reclamo; • ritenuto che la sanzione applicabile al calciatore Virgili Daniele possa essere ridotta al sofferto, tenuto conto del complessivo comportamento da questi tenuto, alla cui sanzione di una gara per essere stato espulso deve cumularsi quella prevista, e qui applicata nel minimo edittale, dall’art. 19, comma 4, lett. a) del Cgs; • ritenuto che la condotta del Travaglini Marco, pur censurabile e volgarmente offensiva, non si estrinsecò in concreti atti di violenza nei confronti dell’arbitro e che il contatto con questi fu di lievissima entità e come tale, pur costituendo sempre atto particolarmente grave per il contenuto della gestualità, possa essere valutato con minore rigore; • ritenuto che la condotta ascritta al dirigente Giacoboni Alfredo, grave più per il contenuto della gestualità, che per le irrilevanti conseguenze, meriti un diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare, che può essere pertanto ridotta, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.S.D. Amici 84 in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - accoglie il gravame avverso la squalifica del calciatore VIRGILI Daniele, per l’effetto, riducendola al sofferto, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame avverso la squalifica del calciatore TRAVAGLINI Marco, per l’effetto, riducendola al 31 marzo 2013, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il gravame avverso l’inibizione del dirigente GIACOBONI Alfredo, per l’effetto, riducendola al 15 aprile 2013, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa.
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