COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 06/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CALCIO PORTO S. ELPIDIO MP AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PORTO S. ELPIDIO/LORETO DEL 16.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 138 del 20.2.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 06/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CALCIO PORTO S. ELPIDIO MP AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PORTO S. ELPIDIO/LORETO DEL 16.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 138 del 20.2.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore FERRANTI Luca, asseritamente tesserato per la reclamante, la squalifica fino al 31 marzo 2014 per il comportamento da questi tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti di un assistente arbitrale. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Calcio Porto S. Elpidio MP chiedendo, previo riconoscimento dei buoni precedenti del calciatore, una congrua riduzione della sanzione a questi applicata, ritenuta comunque eccessiva e sproporzionata rispetto all’accaduto. Asseriva la reclamante che il Ferranti, nell’occasione, protestò nei confronti dell’ufficiale di gara unitamente ad altri suoi compagni di squadra, senza tuttavia esagerare; vi fu anche un contatto con l’assistente arbitrale ma, nella confusione creatasi, in maniera del tutto fortuita, senza volontà di colpirlo o fargli male. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la tesi difensiva della reclamante, meramente assertiva, urta irrimediabilmente contro la precisa certificazione dell’accadimento da parte dell’ufficiale di gara, fonte di prova privilegiata, che ha relazionato la sequenza incriminata in termini inequivocabili, riferendo che il ridetto calciatore, non in lista di gara, al termine dell’incontro, lo attese davanti alla porta degli spogliatoi e lo colpì con un calcio alla gamba sinistra, provocandogli momentaneo dolore; • ritenuto che le modalità della condotta ascritta al Ferranti Luca, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, non consentono dubbi circa la volontarietà del gesto; • ritenuto che la condotta del calciatore, di notevole gravità, perché contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Porto S. Elpidio MP ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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