COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 06/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. OSIMANA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA OSIMANA/ANCONA 1905 DEL 17.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 138 del 20.2.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 153 del 06/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. OSIMANA AVVERSO SANZIONI MERITO GARA OSIMANA/ANCONA 1905 DEL 17.2.2013 CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GIRONE “D” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 138 del 20.2.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’A.S.D. Osimana, la sanzione dell’ammenda di € 500,00 “per aver alcuni propri sostenitori rivolto frasi di stampo razzista ad un giocatore della squadra avversaria durante la gara”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Osimana chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, una congrua riduzione dell’ammenda, ritenuta, comunque, eccessiva alla luce di quanto effettivamente accaduto. A dire della reclamante alcuni propri sostenitori, rivolgendosi ad un calciatore della squadra avversaria, lo chiamarono “cuadrado nero” per la somiglianza di questi con il giocatore della Fiorentina; a fine gara, il ridetto calciatore ed il suo capitano dichiararono all’arbitro che alcuni sostenitori locali avevano rivolto al primo l’espressione “sporco negro”: frase tuttavia non udita direttamente, per sua stessa ammissione, dall’ufficiale di gara. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori locali, precisando di avere udito personalmente le due espressioni incriminate. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la condotta ascritta ai sostenitori dell’odierna reclamante, con le modalità puntualmente descritte dall’ufficiale di gara; • ritenuta sussistente, nel caso di specie, l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. e) del Codice di giustizia sportiva; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Osimana e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 350,00 (trecentocinquanta/00). Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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