COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 85 del 07.03.2013 Decisioni Del Giudice Sportivo Territoriale 6.2.1. RICORSO U.S. TORELLA DEL SANNIO – AVVERSO ESITO GARA (GARA TORELLA DEL SANNIO-FOSSALTESE DEL 17/02/2013 – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE “B” – 4^ GIORNATA DI RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 85 del 07.03.2013 Decisioni Del Giudice Sportivo Territoriale 6.2.1. RICORSO U.S. TORELLA DEL SANNIO - AVVERSO ESITO GARA (GARA TORELLA DEL SANNIO-FOSSALTESE DEL 17/02/2013 - CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA - GIRONE “B” – 4^ GIORNATA DI RITORNO) Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato preliminarmente che: la società Torella del Sannio ha dato seguito al preannuncio di reclamo di cui al Comunicato Ufficiale n. 81 del 21/02/2013 trasmettendo il relativo reclamo nei termini e nei modi previsti dalla normativa federale vigente; la società Fossaltese non ha fatto pervenire controdeduzioni in merito; letto il reclamo rileva che la società Torella del Sannio chiede il riconoscimento dell’errore tecnico dell’arbitro e la conseguente ripetizione della gara in epigrafe. Infatti – a detta della reclamante – verso la mezz’ora del primo tempo, il calciatore n. 10 della Fossaltese si toglieva la maglia e, imprecando nei confronti del proprio allenatore, si allontanava arbitrariamente dal terreno di gioco senza avvertire l’arbitro. Dopo qualche minuto la Fossaltese procedeva alla sostituzione del calciatore n. 10 facendo entrare il calciatore n. 15. L’errore tecnico, quindi, consisterebbe nella mancata doppia ammonizione (e conseguente espulsione) a carico del calciatore n. 10 perché avrebbe infranto la procedura della sostituzione (1^ ammonizione) e avrebbe deliberatamente abbandonato il terreno di gioco senza il permesso dell’arbitro (2^ ammonizione). Il reclamo così come proposto dalla società Torella del Sannio è non può essere accolto. L’art. 29, comma 3 CGS recita: “I Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alle esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco.”. Ne consegue che questo GST non può in nessun modo entrare nel merito di una decisione tecnica assunta dall’arbitro. Inoltre, dal referto arbitrale, fonte unica e privilegiata in questo grado di giudizio, emerge chiaramente la regolarità della sostituzione del calciatore n. 10 con il calciatore n. 15, avvenuta al 38’ del primo tempo. Tutto ciò premesso D E C I D E di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Torella del Sannio; di convalidare il risultato della gara in epigrafe conclusasi con il risultato: TORELLA DEL SANNIO – FOSSALTESE 2-3. La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della società Torella del Sannio.
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