COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 85 del 07.03.2013 Decisioni Del Giudice Sportivo Territoriale 6.2.1. RICORSO A.S. FRENTANA LARINO – AVVERSO ESITO GARA (GARA FRENTANA LARINO – ATLETICO BISACCIA DEL 02.02.2013 – CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C2 DI CALCIO A 5 – GIRONE “B” – 3^ GIORNATA DI RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 85 del 07.03.2013 Decisioni Del Giudice Sportivo Territoriale 6.2.1. RICORSO A.S. FRENTANA LARINO - AVVERSO ESITO GARA (GARA FRENTANA LARINO – ATLETICO BISACCIA DEL 02.02.2013 - CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C2 DI CALCIO A 5 - GIRONE “B” – 3^ GIORNATA DI RITORNO) Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato preliminarmente che: la società Frentana Larino ha trasmesso il proprio reclamo nei termini e nei modi previsti dalla normativa federale vigente; la società Atletico Bisaccia non ha fatto pervenire controdeduzioni in merito; letto il reclamo rileva che la società Frentana Larino chiede l’applicazione, ai danni della società Atletico Bisaccia, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6 per aver schierato un calciatore che non aveva titolo a parteciparvi perché squalificato. Infatti alla gara prendeva parte il calciatore Palombo Lorenzo il quale, a detta della reclamante, risultava essere squalificato con Comunicati Ufficiali n. 44 e 55, rispettivamente del 15 novembre 2012 e del 13 dicembre 2012. F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 - COMUNICATO UFFICIALE N. 85 DEL 7 MARZO 2013 Pagina 2009 Osserva questo GST. Nei citati Comunicati Ufficiali effettivamente il calciatore Palombo Lorenzo risultava squalificato per una gara effettiva, squalifica scontata nella prima gara di campionato successiva alla pubblicazione dei C.U. Premesso questo, è emerso che il calciatore in parola non aveva pendenze disciplinari a carico al momento della disputa della gara in epigrafe e, pertanto, aveva pieno titolo a prendervi parte. Per tutti questi motivi D E C I D E di respingere il reclamo così come proposto dalla società Frentana Larino e, per l’effetto, di convalidare il risultato della gara in epigrafe conclusasi con il risultato: FRENTANA LARINO – ATLETICO BISACCIA 4-6. La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della società reclamante.
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