COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 07.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 18/ 2/2013 PRO VERCELLI C5 – VECCHIA SAN BENIGNO

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 07.03.2013 Delibera del Giudice Sportivo gara del 18/ 2/2013 PRO VERCELLI C5 - VECCHIA SAN BENIGNO La società ASD VECCHIA SAN BENIGNO, con raccomandata spedita il 25/02/2013, ha inteso proporre rituale reclamo avverso la mancata disputa della gara in epigrafe. La reclamante lamenta che l'arbitro si sia rifiutato di far disputare la partita benché la propria squadra sia arrivata alle ore 21.05 presso l'impianto sportivo sede della gara, programmata per le ore 20.45, e quindi nel pieno rispetto del tempo di attesa previsto dal regolamento. Nonostante i giocatori fossero pronti per entrare in campo e la distinta di gara a disposizione in quanto già compilata, l'arbitro si rifiutava di ritirarla asserendo che il tempo di attesa era scaduto per cui la gara non poteva avere inizio e, non tenendo conto della insistenza dei tesserati della società, rientrava nel proprio spogliatoio. La reclamante invoca quindi l'errore tecnico dell'arbitro e chiede che la gara venga riprogrammata in una nuova data appellandosi altresì alle vicissitudini che hanno causato il ritardo: foratura di una gomma, apparecchiatura del pedaggio al casello autostradale mal funzionante, l'essersi recati in località diversa da quella di disputa della gara (peraltro a tale proposito questo G.S. rileva che sia la località che l'ubicazione dell'impianto sportivo erano indicati con esattezza sul calendario gare all'atto della pubblicazione del relativo comunicato). L'arbitro nel suo referto fornisce una descrizione dei fatti completamente diversa, ribadita altresì nel supplemento appositamente richiestogli al ricevimento del presente reclamo. Il direttore di gara riferisce che la dirigente accompagnatrice della squadra VECCHIA SAN BENIGNO alle ore 21.20 (quindi dopo il tempo di attesa) gli comunicava l'arrivo al palazzetto della squadra. I giocatori non erano in divisa di gioco ma ancora in abiti "borghesi" e non gli veniva consegnata la regolare distinta, tanto da essere nella impossibilità di comunicare il nominativo di questa dirigente che, alla decisione di non far disputare la partita, gli indirizzava espressioni gravemente offensive. Questo Giudice ritiene non vi sia motivo alcuno per disattendere la versione dei fatti come risultante nel rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi di giustizia sportiva e pertanto: - rilevato che l'art.54 comma 2 delle N.O.I.F. stabilisce che, allo scadere del tempo di attesa, per iniziare la gara la squadra ritardataria deve essere presente in campo in divisa di gioco. - rilevato che l'art.55 comma 1 delle N.O.I.F. statuisce che la squadra che non si presenta in campo nei termini precedentemente indicati è da considerarsi rinunciataria con le conseguenze previste dall'art.53 salvo che non dimostri la sussistenza di una causa di forza maggiore. - giudicato che le motivazioni addotte dalla reclamante a giustificazione del proprio ritardo non possono essere considerate da questo G.S. come dovute a " causa di forza maggiore" - considerato che la società VECCHIA SAN BENIGNO con questa ha raggiunto la quarta rinuncia alla disputa di gare e pertanto a norma dell'art.53 comma 5 delle N.O.I.F. deve essere esclusa dal campionato SI DELIBERA - di rigettare il reclamo presentato dalla società VECCHIA SAN BENIGNO in quanto privo di fondatezza - di escludere dal campionato la società VECCHIA SAN BENIGNO in applicazione del summenzionato art.53 comma 5 delle N.O.I.F. - di disporre, in applicazione dell'art.53 comma 4 delle N.O.I.F. che tutte le gare che la società VECCHIA SAN BENIGNO dovrà ancora disputare nel prosieguo del campionato siano assegnate vinte con il risultato di 6-0 alle società che dovrà incontrare - di comminare alla società VECCHIA SAN BENIGNO l'ammenda di euro 1500,00 (art.53 comma 8 delle N.O.I.F.) - di disporre a carico della società l'addebito della tassa reclamo non versata - quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. nº55 del 21/02/2013.
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