COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 07.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare b) Reclamo della Società U.S.D. QUART avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, di cui al C.U. n. 55 del 21/02/13, Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, nei confronti del tesserato MAMMOLITI Stefano (Gara GRAND COMBIN – QUART del 17/02/13, campionato di Prima Categoria – Girone C)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 07.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
b) Reclamo della Società U.S.D. QUART avverso il provvedimento adottato dal Giudice
Sportivo, di cui al C.U. n. 55 del 21/02/13, Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, nei
confronti del tesserato MAMMOLITI Stefano (Gara GRAND COMBIN - QUART del 17/02/13,
campionato di Prima Categoria – Girone C)
Con reclamo tempestivamente proposto la Società U.S.D. QUART ha impugnato la decisione
adottata dal Giudice Sportivo nei confronti del proprio tesserato, sig. Mammoliti Stefano, squalificato
per tre gare per aver tenuto un comportamento violento nei confronti di un avversario, il sig.
Leveque Michel.
Con il reclamo si evidenzia come la condotta del Mammoliti trovi causa esclusiva nel
comportamento violento del Leveque, reo di aver colpito dapprima con un calcio e successivamente
con diversi pugni al volto il Mammoliti. Il tutto senza un apparente motivo legato allo svolgimento del
gioco. Il calcio sferrato dal Mammoliti sarebbe stato, dunque, un atto di mera difesa e comunque
sproporzionata apparirebbe la valutazione dei fatti da parte del Giudice Sportivo, che ha sanzionato
in egual misura la condotta dei due tesserati.
L’esame degli atti ufficiali, fonte di prova privilegiata nella giustizia sportiva, non consente di ritenere
del tutto provata la ricostruzione offerta dalla ricorrente. Emerge però con assoluta certezza come il
primo a porre in essere la condotta violenta sia stato il Leveque, che sferrava un pugno al volto del
Mammoliti senza apparente ragione. Quest’ultimo reagiva e sferrava a sua volta un calcio
all’avversario colpendolo ad una gamba.
E’ pertanto di tutta evidenza che la condotta del Mammoliti, se pur non possa ritenersi giustificata,
rappresenti una reazione alla provocazione insita nel gesto violento dell’avversario ed in quanto tale
debba essere valutata e sanzionata.
Sotto tale profilo la valutazione espressa dal Giudice Sportivo in termini di pari sanzione non appare
condivisibile e merita riforma.
Tutto ciò considerato, la Commissione Disciplinare, in riforma della decisione del Giudice Sportivo
d e l i b e r a
di ridurre da tre a due le giornate di squalifica inflitte al calciatore MAMMOLITI Stefano, nulla
disponendo in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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