COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 07.03.2013 Delibera del GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 17/ 2/2013 OSTUNI 1945 – SAN CESARIO ARIA SANA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 07.03.2013 Delibera del GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 17/ 2/2013 OSTUNI 1945 - SAN CESARIO ARIA SANA IL GIUDICE SPORTIVO Letti gli atti ufficiali; rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo La POL. San Cesario Aria Sana chiedeva di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 in danno della società Ostuni o, in subordine, la penalizzazione di quest'ultima di tre punti in classifica; che a sostegno del ricorso riferiva che prima dell'inizio della gara il presidente dell'Ostuni avrebbe colpito con un forte schiaffo il calciatore Bolognese Gabriele e che tale gesto aveva provocato il trasferimento del tesserato presso il locale pronto soccorso e il suo mancato schieramento in campo, con conseguente menomazione del potenziale atletico della squadra; eccepiva altresì l'irregolare tesseramento dei calciatori dell'Ostuni DIOP Karim e Adeshokan Saidi. Osserva questo Giudice Sportivo che il direttore di gara, sia nel referto che nel supplemento reso in data 17/02/2013,ha confermato che i componenti della terna non hanno potuto avere percezione diretta della lamentata aggressione poiché in quel frangente erano nel loro spogliatoio per controllare i documenti. L'arbitro ha precisato di aver verificato la presenza di un dirigente e di soggetti non identificati ma riconducibili alla società Ostuni dinanzi agli spogliatoi. Il citato dirigente non identificato spintonava ripetutamente e violentemente un giocatore e l'allenatore della squadra avversaria e proferiva al loro indirizzo espressioni ingiuriose e minacciose fino a che non è stato allontanato dai carabinieri; che il Diop Karim è regolarmente tesserato con l'Ostuni dal 15/09/2012 mentre il signor Adeshokan Saidi è regolarmente tesserato con l'Ostuni dal 5/9/2012; D E L I B E R A 1) di rigettare il ricorso proposto dalla POL. SAN CESARIO ARIA SANA e, per l'effetto, di addebitare la relativa tassa sul conto dell'istante; 2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 3 - 1 in favore dell'A.S.D. OSTUNI; 3) di infliggere all'A.S.D. OSTUNI (già recidiva) l'ammenda di € 1.000,00 CON DIFFIDA DI PIU' GRAVI SANZIONI AL RIPETERSI DI TALI EPISODI.
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