COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 07.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ECCELLENZA Gara: U.S.D. TERLIZZI CALCIO – A.S.D. COPERTINO del 10 Febbraio 2013 (Reclamo della A.S.D. COPERTINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 200 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 14 Febbraio 2013 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 07.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO ECCELLENZA
Gara: U.S.D. TERLIZZI CALCIO – A.S.D. COPERTINO del 10 Febbraio 2013 (Reclamo della
A.S.D. COPERTINO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a
carico della società per l’ammenda di € 200 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.
59 del 14 Febbraio 2013 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- sentito il commissario di campo che ha reso supplemento di rapporto dal quale è emerso
che le persone entrate in campo a fine gara erano dirigenti di entrambe le squadre che si
recavano nella zona parcheggio per raggiungere le proprie auto di proprietà, per cui tale
legittimo attraversamento non determina il passaggio abusivo punito dal Primo Giudice con
l’ammenda di € 200
P.Q.M.
D E L I B E R A
- accogliersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. COPERTINO e per l’effetto revocarsi
l’ammenda di € 200;
- non addebitarsi la tassa stante l’accoglimento del ricorso.
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