COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 07.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. CISTERNINO – A.S.D. ULTRATTIVI del 10 Febbraio 2013 (Reclamo della A.S.D. ULTRATTIVI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DI LERMA Luigi di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 14 Febbraio 2013 del Comitato Regionale Puglia). Gara: A.S.D. CISTERNINO – A.S.D. ULTRATTIVI del 10 Febbraio 2013 (Reclamo del calciatore DI LERMA Luigi in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico per squalifica di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 14 Febbraio 2013 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 07.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. CISTERNINO – A.S.D. ULTRATTIVI del 10 Febbraio 2013 (Reclamo della A.S.D. ULTRATTIVI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DI LERMA Luigi di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 14 Febbraio 2013 del Comitato Regionale Puglia). Gara: A.S.D. CISTERNINO – A.S.D. ULTRATTIVI del 10 Febbraio 2013 (Reclamo del calciatore DI LERMA Luigi in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a suo carico per squalifica di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 14 Febbraio 2013 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letti i reclami succitati; - rilevato che avverso il medesimo provvedimento disciplinare a carico del calciatore DI LERMA Luigi sono stati proposti due diversi reclami dal calciatore succitato in proprio e dalla società A.S.D. ULTRATTIVI per cui va disposta la loro riunione; - udito il ricorrente DI LERMA; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - ritenuto che il comportamento del calciatore DI LERMA Luigi può ritenersi gravemente antisportivo nei confronti dell’arbitro ma non violento per cui adeguata ai fatti occorsi si appalesa la sanzione della squalifica fino al 31 ottobre 2013 tenuto conto della sospensione feriale dei campionati P.Q.M. D E L I B E R A - ridursi al 31 ottobre 2013 la squalifica inflitta al calciatore DI LERMA Luigi della società A.S.D. ULTRATTIVI; - Restituirsi la tassa di € 65.00 versata stante il parziale accoglimento del ricorso.
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