COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 07.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. SPARTAK LECCE – A.S.D. TREPUZZI del 10 Febbraio 2013 (Reclamo della società A.S.D. TREPUZZI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori DE TOMA Vincenzo Livio, DE LORENZIS Antonio, FRANCIOSO Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 14 Febbraio 2013 della Delegazione Provinciale di Lecce).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 07.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
Gara: A.S.D. SPARTAK LECCE – A.S.D. TREPUZZI del 10 Febbraio 2013 (Reclamo della
società A.S.D. TREPUZZI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo
a carico dei calciatori DE TOMA Vincenzo Livio, DE LORENZIS Antonio, FRANCIOSO Francesco
di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 14 Febbraio 2013 della Delegazione
Provinciale di Lecce).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- rilevato che dalla documentazione acquisita al procedimento è risultato che la persona che
a fine gara è entrata in campo e ha colpito l’arbitro con uno schiaffo è rimasta persona non
identificata e quindi facente parte dei sostenitori della società A.S.D. TREPUZZI;
- ritenuto che ai sensi dell’art. 3 n. 2 Codice di Giustizia Sportiva il calciatore DE TOMA
Vincenzo Livio non può rispondere del comportamento del succitato sostenitore del
TREPUZZI per cui illegittima si appalesa la squalifica inflitta dal primo giudice ai sensi della
norma succitata che riguarda invece la sospensione cautelare del capitano fino al momento
della individuazione di un calciatore della propria squadra e non anche di sostenitori per cui
il provvedimento disciplinare adottato dal Primo Giudice va revocato integralmente;
- ritenuto tuttavia che, per l’episodio succitato va punita la società A.S.D. TREPUZZI attesa
la sua responsabilità oggettiva per l’operato e il comportamento di propri sostenitori quale è
la persona innanzi indicata che ha colpito l’arbitro a fine gara per cui va inflitta alla società
A.S.D. TREPUZZI la squalifica del proprio campo di gioco con obbligo della disputa di gare
in campo neutro e a porte chiuse per n. 2 giornate così integrato il provvedimento
disciplinare del Primo Giudice ai sensi dell’art. 36 n. 4 Codice di Giustizia Sportiva;
- rilevato altresì che il comportamento assunto dal calciatore DE LORENZIS Antonio va
considerato meramente antisportivo e come tale punibile con la sanzione della squalifica
per n. 4 giornate;
- ritenuto invece che va confermata la squalifica inflitta al calciatore FRANCIOSO Francesco
del A.S.D. TREPUZZI non essendo emersi dagli atti motivi tali da giustificare la modifica del
su citato provvedimento impugnato che va confermato e condiviso.
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Revocarsi il provvedimento della squalifica inflitta al calciatore DE TOMA Vincenzo Livio;
- Ridursi la squalifica inflitta al calciatore DE LORENZIS Antonio a n. 4 giornate;
- Confermarsi la squalifica inflitta al calciatore FRANCIOSO Francesco;
- Infliggersi alla società A.S.D. TREPUZZI la squalifica del proprio campo per la durata di n. 2
gare da effettuarsi in campo neutro e a porte chiuse;
- Non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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