COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 07.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare ASD CASTOR CITTA’ DI TORTOLI’ (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 21.02.2013. Gara Cardedu / Castor Tortolì del 17.02.2013.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 07.03.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
ASD CASTOR CITTA’ DI TORTOLI’ (Campionato di 1^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 31 del 21.02.2013.
Gara Cardedu / Castor Tortolì del 17.02.2013.
Con reclamo tempestivamente depositato la ASD Castor Di Tortolì ricorre avverso il provvedimento del giudice sportivo n°31 del 21.02.2013 con il quale:
1. Il calciatore Nieddu Paolo è stato squalificato per tre gare per aver colpito con un calcio da tergo un giocatore avversario, e per avere successivamente inseguito un avversario dandogli un calcio, rendendo necessario l’intervento dei compagni di squadra per allontanarlo dal terreno di gioco.
2. Il calciatore Selenu Walter, è stato squalificato per tre gare perché, essendo stato espulso per somma di ammonizioni, proferiva reiterate frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara.
La reclamante, nei motivi del gravame, riconosce la condotta impropria dei propri giocatori, ma contesta che il giocatore Nieddu abbia concretamente aggredito un avversario, e che il giocatore Selenu abbia proferito frasi ingiuriose nei confronti dell’arbitro.
La reclamante, conseguentemente, sostiene la sproporzionatezza della sanzione inflitta e chiede la sua equa riduzione.
La Commissione, letti gli atti, osserva quanto segue.
Il referto arbitrale appare sufficientemente preciso e circostanziato.
Stante la precisione dell’arbitro nel compilare il suo referto, non è assolutamente possibile accettare le allegazioni della reclamante che, in buona sostanza, ha negato il verificarsi dei fatti violenti posti in essere dal tesserato Nieddu nei confronti di un giocatore avversario e le frasi ingiuriose proferite dal giocatore Selenu nei confronti del direttore di gara
Il referto dell’arbitro, ai sensi dell’art. 35, comma 1°, punto 1.1, del Codice di Giustizia Sportiva, fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, gode quindi di particolare attendibilità ed assurge a fonte di prova privilegiata, che non può essere inficiata da una proposta negazione dei fatti posta in essere dalla reclamante.
La squalifica comminata rispettivamente ai giocatori Nieddu e Selenu appare quindi proporzionata, alla luce dell’art 19 comma 4° lett. a) e b) del Codice di Giustizia Sportiva.
Per tutti i motivi sopra esposti, la Commissione DELIBERA la conferma della sanzione della squalifica per tre giornate inflitta dal Giudice Sportivo ai giocatori Nieddu Paolo e Selenu Walter.
Dispone l’incameramento della tassa.
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