COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 07.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. FORTITUDO GUSPINI (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 21.02.2013. Gara Gadoni / Fortitudo del 10.02.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 07.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. FORTITUDO GUSPINI (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 26 del 21.02.2013. Gara Gadoni / Fortitudo del 10.02.2013. La Società ASD Fortitudo ha proposto rituale reclamo contro la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha squalificato per quattro gare il calciatore Roberto Lasi, per essersi avvicinato all’arbitro con fare minaccioso al termine della partita, tentando di colpire quest’ultimo con una testata, fermato poi da alcuni giocatori della squadra di casa. La reclamante chiede la revoca della squalifica del Lasi, affermando che il calciatore non ha mai minacciato il direttore di gara. La Commissione, letto il rapporto arbitrale e il relativo supplemento, rileva che effettivamente non appare alcun comportamento chiaramente minaccioso da parte del Lasi; questi infatti, al termine della gara, si avvicinava insieme ad altri giocatori della Fortitudo all’arbitro protestando animatamente per alcune sue decisioni e nel contempo faceva con il capo il gesto della testata; non risulta invece che il medesimo abbia proferito parole minacciose o abbia effettivamente commesso atti diretti inequivocabilmente a colpire il direttore di gara con una testata. Pertanto il comportamento del Lasi deve essere valutato quale atteggiamento scomposto nei confronti del direttore di gara, meritevole di una squalifica per due giornate, inferiore a quella irrogata dal Giudice Sportivo, certamente sproporzionata al reale accadimento dei fatti. La Commissione, per questi motivi, in parziale accoglimento del reclamo DELIBERA di ridurre la squalifica del calciatore Lasi Roberto da quattro a due gare. Dispone la restituzione della tassa.
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