COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 07.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. SARROCH CALCIO (Campionato Giovanissimi – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 25 del 14.02.2013 e supplemento n° 25 del 16.02.2013. Gara Sarroch / Joseph Capoterra del 10.02.2013.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 07.03.2013 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. SARROCH CALCIO (Campionato Giovanissimi – Delegazione Provinciale di Cagliari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 25 del 14.02.2013 e supplemento n° 25 del 16.02.2013. Gara Sarroch / Joseph Capoterra del 10.02.2013. Con reclamo tempestivamente depositato la ASD Sarroch ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale i dirigenti Piroddi Nicola e Matta Massimo sono stati inibiti rispettivamente fino al 20.03.2013 e al 17.04.2013, nonché avverso la sanzione dell’ammenda di euro 50,00. Il Piroddi veniva inibito per reiterate condotte ingiuriose e minacciose poste in essere nei confronti del direttore di gara, mentre il Matta per insulti e minacce unitamente ad uno sputo che attingeva l’arbitro alla gamba destra e per aver tentato di colpirlo con una bandierina. La ricorrente, nei motivi del gravame, chiede la riduzione delle suindicate inibizioni, nonché la revoca e/o diminuzione dell’ammenda, in considerazione di una totale assenza di minacce e di episodi di violenza. La Commissione letti gli atti ed esaminate le carte procedimentali preliminarmente dichiara inammissibile il ricorso nel punto relativo all’impugnazione dell’ammenda in virtù del disposto normativo di cui all’art. 45, 3 comma, lett d). Per quanto concerne i provvedimenti di inibizione, tenuto conto della particolare precisione del referto di gara e dell’assenza di elementi di prova sufficienti per screditarne seppure in parte la gravità delle condotte in esso descritte, unitamente al fatto che tali comportamenti sono stati posti in essere dai dirigenti in un contesto giovanile, gli stessi sono del tutto proporzionati ed equi rispetto ai fatti, di talché vanno integralmente confermati. Per tutti questi motivi la Commissione dichiara inammissibile il reclamo in ordine al punto dell’ammenda e conferma nel resto. Dispone altresì l’incameramento della tassa.
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