COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 100 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della U.P. Baldaccio Bruni avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Terzi Nicola con una squalifica di tre giornate. C.U. n. 40 del 24/01/2013.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 100 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della U.P. Baldaccio Bruni avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Terzi Nicola con una squalifica di tre giornate. C.U. n. 40 del 24/01/2013. Durante la gara “ Baldaccio Bruni-San Donato Tavarnelle” valevole per il campionato di Eccellenza, il giocatore in questione colpiva al volto,con la mano aperta, un avversario senza procurargli alcun danno. Per tale condotta veniva allontanato dal campo e successivamente squalificato per tre gare. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società Baldaccio Bruni che contesta la condotta violenta imputata al proprio tesserato. Secondo la reclamante infatti nel caso di specie mancherebbe l’elemento “violenza” in quanto il colpo al viso,portato a mano aperta,denota la chiara volontà di non voler far male all’avversario. Altra cosa sarebbe stata se l’avversario fosse stato colpito con un pugno. A conforto della propria tesi la reclamante sottolinea come l’avversario non abbia subito alcuna conseguenza fisica e che sia rimasto in piedi. La società chiede inoltre di essere ascoltata. In data 8/2/2013 si presentava davanti a questa Commissione Disciplinare il sig. Mario Casula in rappresentanza della società Baldacci Bruno, come da giusta delega in atti. Quest’ultimo, dopo che gli veniva data lettura del supplemento di rapporto gara, si riportava ai motivi del reclamo, ribadendo ancora una volta l’assenza di violenza nella condotta del giocatore. Questa C.D. esaminati gli atti del procedimento ritiene confermata la presenza di una condotta violenta da parte del sig. Terzi Nicola. A tal fine appare singolare la tesi della reclamante, secondo la quale uno schiaffo al volto non può essere connotato come gesto violento, oltretutto con il soggetto colpito rimasto …. anche in piedi. Sempre secondo la reclamante soltanto un pugno e con l’abbattimento dell’avversario poteva qualificare la condotta come violenta. Certo è una tesi che desta una qualche preoccupazione per i futuri avversari della Baldaccio Bruni. Comunque il G.S. aveva già tenuto conto della mancanza di conseguenze fisiche, sanzionando il calciatore con il minimo edittale previsto per condotte di questo tipo. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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