COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 98 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo Nuova Corea Migli 98 Avverso Squalifica Di 6 Gg. Del Calciatore Ciucci Riccardo (C.U. N°34 Del 1612013)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 43 del 13.02.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
98 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo Nuova Corea Migli 98 Avverso Squalifica Di 6 Gg. Del Calciatore Ciucci Riccardo (C.U. N°34 Del 1612013)
Reclama (peraltro indirizzando il reclamo al G.S. Territoriale anzichè alla C.D.) in proprio ed a nome della Nuova Corea Migli 98 il signor Ciucci Riccardo, presidente nonchè calciatore di tale società, avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Territoriale di Livorno con la seguente motivazione: “Aggrediva un giocatore avversario e con il gomito all’altezza del collo lo spingeva per circa quattro metri fino alla recinzione. Alla notifica dell’espulsione si dirigeva con intenzione aggressiva verso il d.g. senza conseguenze per l’intervento dei compagni di squadra”.
Il reclamante, nel chiedere la riduzione della sanzione, non nega di aver tenuto un comportamento scorretto, ma ritiene la sanzione eccessiva poichè frutto, almeno per la parte che riguarda gli intenti aggressivi nei confronti del d.g., di valutazione soggettiva da parte dell’arbitro, probabilmente fuorviato nella capacità di giudizio dalle precedenti costanti pressioni durante la gara.
A conforto del proprio assunto, il reclamante afferma di essersi trovato a circa 50 cm dal d.g. e, se veramente le sue intenzione fossero state quelle di usare violenza all’arbitro, ben avrebbe potuto metterle in atto.
La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo.
I fatti di cui è incolpato il calciatore Ciucci non sono in discussione, poichè egli non nega di aver posto in essere il comportamento violento nei confronti dell’avversario, nè di aver poi rivolto la propria attenzione all’arbitro, cercando quello che il reclamante stesso asserisce essere “un confronto verbale seppur acceso” per chiedere spiegazioni.
Evidentemente la descrizione che il d.g. effettua nel rapporto, e che ribadisce nel supplemento, è diversa, innanzitutto in relazione alla distanza tra il medesimo arbitro ed il calciatore (circa 5 metri al momento dell’espulsione), ma soprattutto l’arbitro descrive con dovizia di particolari, la dinamica delle azioni e delle reazioni del Ciucci, e dell’intervento dei compagni di squadra per calmarlo.
E’ di tutta evidenza come la descrizione del d.g. sia attendibile e, ancorchè divergente da quella fornita dal reclamante, prevalente.
Infatti si è sempre sostenuto, ed è cardine della giustizia sportiva, che il rapporto ed il supplemento rivestono carattere di prova privilegiata, e che pertanto possano essere messi in discussione, ovvero disattesi, dagli organi giudicanti, solo qualora vi sia stato, anche alla luce dei reclami, un ripensamento da parte dell’arbitro o sia stata data dal medesimo arbitro una connotazione eo interpretazione diversa di un episodio.
Nel caso di specie il D.G. nel supplemento conferma integralmente il rapporto, aggiungendo particolari decisivi per confutare la diversa versione fornita dal reclamante.
La sanzione, considerati i diversi episodi di cui è incolpato il calciatore Ciucci, appare congrua, e forse anche più mite di quanto avrebbe potuto essere, tuttavia discostandosi di poco dalla giusta misura, non appare necessario ricorrere alla cd. reformatio in peius e va quindi semplicemente confermata.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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