COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 95 stagione sportiva 2012/2013 Gara: Giovanile Amiata – Albinia (1-2) del 6/1/2013. Campionato allievi provinciali. In C.U. n.32 del 9/1/2013 Del. Prov. Grosseto.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 95 stagione sportiva 2012/2013 Gara: Giovanile Amiata – Albinia (1-2) del 6/1/2013. Campionato allievi provinciali. In C.U. n.32 del 9/1/2013 Del. Prov. Grosseto. Reclama la società Albinia avverso l’ammenda di €.550,00 “Per offese da parte di una quindicina di persone al D.G. per tutta la durata della gara e per aver, intorno a metà del secondo tempo e per 10 minuti circa ogni qualvolta toccavano il pallone i giocatori stranieri della squadra avversaria, gli stessi tifosi effettuato manifestazioni espressive di discriminazione”. La reclamante respinge integralmente l’imputazione inerente il comportamento dei propri sostenitori in relazione alle manifestazioni di discriminazione verso i calciatori avversari, ammette unicamente alcune disapprovazioni circa l’operato tecnico dell’arbitro ed invoca un’indagine approfondita da parte della C.D. (erroneamente denominato Giudice Sportivo di II grado, organo abolito da tempo) per fare luce su quanto effettivamente accaduto. Chiede la cassazione della sanzione o, in ipotesi, una sua riduzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto richiesto dalla C.D. a chiarimento del rapporto di gara, nonostante le dotte elucubrazioni ivi contenute, in realtà non fornisce alcun elemento determinante al fine di chiarire i fatti in contestazione. La C.D. esaminati gli atti ufficiali passa pertanto in decisione. Per quanto attiene la società Albinia, il Collegio osserva che il gravame è focalizzato unicamente sulla seconda parte dell’imputazione ovvero sulle espressioni di discriminazione che sarebbero state rivolte dai propri sostenitori verso i calciatori “stranieri” della squadra avversaria, mentre nulla dice a sua difesa in merito alle offese all’arbitro che vengono derubricate con il termine “disapprovazioni” verso l’operato tecnico del D.G. il che fa pensare che nella versione arbitrale vi sia un fondo di verità ovvero che l’arbitro sia stato effettivamente offeso dal pubblico. Per quanto attiene quest’ultimo, il suo rapporto, con l’integrazione chiesta dal G.S. ed il supplemento, il Collegio non può non rilevare l’estrema diversità di esposizione contenuta nei due scritti; infatti, il primo (contenente l’integrazione) è assolutamente succinto, di scarsa comprensione espositiva e con veste ortografica da rivedere, mentre il secondo è sviluppato secondo una precisa tecnica leguleia ove viene distinto il fatto dal diritto e nel suo interno sono presenti citazioni latine ed argomentazioni di carattere psicologico. Ora se ciò è vero come è vero, è naturale che al Giudicante sorga un dubbio: è stata la stessa mano a redigere i due scritti? La logica risponderebbe in modo negativo, ma tutto è possibile fino a prova contraria. Non solo, anche la sottoscrizione dei due documenti non appare posta dalla solita mano, ma anche in questo caso, mancando la prova contraria, non è possibile fugare il dubbio. Venendo al merito della narrazione arbitrale, appare evidente che quanto riportato dall’arbitro nel rapporto è insufficiente così come lo è anche il primo supplemento richiesto dal G.S. che, invece di spiegare con dovizia di dettagli (e non di commenti o sensazioni) i fatti, altro non è se non una sorta di “copia e incolla” del primo testo. Da notare che il rapporto e questo primo supplemento hanno la stessa caratterizzazione grafica e lo stesso lessico espositivo, diverso anni luce dal testo del supplemento fornito alla C.D. In quest’ultimo comunque, nonostante l’enfasi espositiva, non si rileva né ricava alcun elemento nuovo rispetto a quanto già conosciuto il che determina un’assoluta inutilità dello scritto. Non è chiaro, infatti, cosa significhi “straniero” a quali calciatori tale indicazione si riferisca, quali siano stati i c.d. “suoni di scherno” posti in essere dal pubblico e così via. Non solo, ma il dare un giudizio soggettivo ai predetti in punto di offensività usando l’espressione “secondo me”, fa sorgere qualche fondato dubbio in ordine alla realtà degli accadimenti. In altri termini, come già più volte enunciato e sollecitato da questo Collegio, il rapporto arbitrale e il supplemento devono rappresentare la fotografia degli eventi riportati con distacco emotivo, indicando frasi, gesti, situazioni in maniera chiara e dettagliata spiegando il come e il perché gli stessi si sono svolti. Niente di più e qualora l’Organo giudicante richieda una precisazione, questa deve essere data con dettagli oggettivi che possono essere sfuggiti in prime cure e rilevati invece dalla parte reclamante. Un ultimo rilevo per il G.S. La C.D. rileva che, correttamente, il G.S. ha richiesto all’arbitro un supplemento di rapporto ritenendo insufficiente quanto rilevato in atti, tuttavia il Giudice non può accontentarsi di una precisazione che ricalca in tutto e per tutto il primo testo e deve pretendere dall’arbitro una spiegazione effettivamente chiarificatrice anche, eventualmente, sospendendo il giudizio fino a quando questa non sarà stata fornita. In conclusione la C.D. ritiene che vi è piena prova relativamente alle offese rivolte all’arbitro da parte del pubblico, ma che la stessa non è stata raggiunta in ordine alle “manifestazioni espressive di discriminazione” verso i calciatori avversari come invece contestato dal G.S. alla società Albinia la quale, comunque, dovrà in futuro vigilare efficacemente sul comportamento del proprio pubblico. In punto di quantificazione della sanzione pertanto, dovrà essere detratta la somma di €. 500,00 (minimo edittale) relativa alle frasi discriminatorie e confermata la somma di €. 50,00 per le offese all’arbitro. P.Q.M. La C.D.T.T. accoglie parzialmente il reclamo, cassa la decisione del G.S. e commina alla società Albinia l’ammenda di €.50,00 per offese al D.G. poste in essere dal proprio pubblico in campo avverso. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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