COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 102 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della U.P.D. Ponte a Greve avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato la società con una ammenda di euro 600,00. C.U. n.29 del 23 /01/2013.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 43 del 13.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 102 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo della U.P.D. Ponte a Greve avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato la società con una ammenda di euro 600,00. C.U. n.29 del 23 /01/2013. La società Ponte a Greve veniva sanzionata dal G.S.T. con una ammenda di euro 600 per aver i propri sostenitori offeso e minacciato il D.G. Inoltre gli stessi profferivano espressioni razziste nei confronti di un calciatore avversario. L’ammenda comprendeva anche la mancanza di acqua calda nello spogliatoio arbitrale. La società reclama la sanzione del G.S. soprattutto in relazione alle offese di stampo razzista. Secondo la reclamante infatti la frase contestata “ sei un negro, e siccome sei negro devi andare a mangiare le banane”non sarebbe quella urlata da una parte dei propri sostenitori. Secondo la società la parola “ negro “ non sarebbe mai stata pronunciata mentre conferma il resto delle frase. La società inoltre si duole del fatto che il G.S. abbia tenuto conto soltanto dell’art. 11 c. 3 del C.G.S. e non anche dell’art.13 che tiene conto della fattiva collaborazione della dirigenza al fine di riportare tutto alla normalità. Chiede anche di essere ascoltata. In data 8/2/2013 compare davanti a questa C.D. il sig. Lorenzo Bosi in rappresentanza della reclamante. Dopo l’illustrazione dei fatti e la lettura del supplemento arbitrale, il rappresentante della società illustra le difficoltà materiali che non consentono alla reclamante un puntuale controllo del comportamento dei propri sostenitori. Ribadisce poi che la parola “negro” non è stata mai pronunciata. Esaminati gli atti questa Commissione Disciplinare ritiene che non vi è alcun dubbio circa il fatto che siano state pronunciate frasi razziste nei confronti di un calciatore avversario. A tale conclusione si è giunti non solo perché è quanto ci viene riferito dal D.G. Ma anche perché, pur in assenza della parola negro, la frase contestata non lascia alcun dubbio circa il destinatario della stessa e la volontà discriminatoria di stampo razzista. Sulla quantificazione dell’ammenda questa C.D, pur apprezzando la fattiva collaborazione dei dirigenti locali per far desistere i propri tifosi da un comportamente gravemente offensivo, ritiene che non vi siano i margini per una riduzione della stessa, avendo il G.S. applicato il minimo edittale ( euro 500) per le offese di natura razzista. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it