COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 107 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo proposto da Ponte a Cappiano F.C. A.S.D. avverso la decisione del G.S.T. che squalificato il tesserato Gronchi Marco per 4 gare. C.U. N° 40 del 24.01.2013

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 107 stagione sportiva 2012/2013 Reclamo proposto da Ponte a Cappiano F.C. A.S.D. avverso la decisione del G.S.T. che squalificato il tesserato Gronchi Marco per 4 gare. C.U. N° 40 del 24.01.2013 Il Giudice Sportivo comminava la squalifica in epigrafe al calciatore Gronchi Marco poichè espulso per aver colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario durante un’azione di gioco, provocandogli una leggera fuoriuscita di sangue, alla notifica si rivolgeva in maniera irriguardosa verso il D.G.. Avverso tale provvedimento propone reclamo la società, ritenendo la sanzione inflitta particolarmente eccessiva. Di fatto con contesta l’accaduto, ma solo la squalifica comminata. L’arbitro, nel supplemento di rapporto chiesto ai fini istruttori, conferma la volontarietà del colpo al volto, con fuoriuscita di sangue, nonchè le frasi profferite. Il reclamo non merita accoglimento. La gomitata al volto durante l’azione di gioco, e le sue conseguenze, si configurano al limite basso del gioco violento, che come è noto è sanzionato con almeno tre gare di squalifica (art.19, sanzione minima). A ciò devono aggiungersi le due giornate che è prassi comminare per le offese e le frasi irriguardose. Motivi di equità, e la circostanza che – come accennato – si possa configurare una fattispecie “limite” con la previsione normativa, consente di ritenere congrua e corretta la sanzione comminata dal Primo Giudice. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo, e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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