COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 110 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo del Football Club Luigi Meroni avverso l’inibizione del dirigente Ferrara Giuseppe fino al 3/01/2016 (C.U. n. 27 del 3/01/2013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 110 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo del Football Club Luigi Meroni avverso l'inibizione del dirigente Ferrara Giuseppe fino al 3/01/2016 (C.U. n. 27 del 3/01/2013) Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata al dirigente durante l’incontro casalingo disputatosi, in data 22/12/2012, tra la squadra ospitata società Bettole e la ricorrente: “Per comportamento gravemente offensivo nei confronti dell'arbitro. In qualità di assistente al D.G., in occasione della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, entrava nel terreno di gioco urlando frasi oltremodo minacciose, offensive ed ingiuriose nei confronti del D.G. e, raggiungendolo nei pressi del dischetto di rigore, colpiva violentemente con una mano il taccuino del D.G. stesso spezzandolo a metà. Successivamente, mentre veniva invitato ad allontanarsi dal campo, colpiva violentemente con una mano la mano del D.G. procurandogli una lacerazione tanto che, al termine della gara il D.G. medesimo era costretto ad andare al pronto soccorso che gli rilasciava un referto di "ferita abrasa della base del primo dito mano sx" con prognosi di 3 giorni s.c.- Il Ferrara doveva essere allontanato da un suo dirigente”. Ricorre l’impugnante che, con un reclamo nel quale contesta la reale portata dei fatti, ammette che il dirigente sia indebitamente entrato all'interno del rettangolo di giuoco e che abbia colpito i cartellini facendoli cadere dalle mani dell'arbitro ma esclude che il medesimo abbia utilizzato espressioni offensive o oltraggiose. Il gesto censurabile del dirigente, diretto comunque non verso la persona ma verso gli oggetti (cartellini), sarebbe avvenuto “...poiché il direttore di gara aveva cominciato ad estrarre i cartellini a destra e a manca come se avesse perso la cognizione di ciò che stava facendo”. Sarebbe stata la rottura del taccuino a creare la lesione lamentata dall'arbitro anche perché, come specificato, non vi sarebbe stato alcun contatto fisico diretto con il dirigente che avrebbe esclusivamente colpito i cartellini. Il D.G., a parere della reclamante inesperto ed inadeguato per la direzione di una partita di vertice, avrebbe semplicemente enfatizzato l’accaduto mentre la mera analisi del fatto porterebbe ad escludere la violenza del gesto; pertanto la società conclude per la riduzione della sanzione applicata. Il reclamo non merita accoglimento. Il D.G. nella descrizione della condotta - dettagliatamente riportata nell'allegato al rapporto di gara, e successivamente ribadito nel supplemento espressamente richiesto da questa C.D.T. – conferma sia l’atteggiamento ingiurioso e minaccioso che il successivo contatto fisico. Nel supplemento si legge: “ Al 43' del 2 tempo allontanavo il signor Ferrara Giuseppe (assistente di parte della società Meroni) perché a seguito della segnatura di una rete della squadra avversaria entrava sul terreno di gioco urlandomi "io ti ammazzo brutto xxxxxxxx, sei uno xxxxxxx" raggiungendomi al dischetto di rigore, colpiva violentemente con una mano il mio taccuino spezzandolo a metà. Successivamente mentre lo invitavo nuovamente ad allontanarsi dal terreno di gioco mi colpiva con molta forza con una mano aperta sulla mia mano sinistra provocandomi una lacerazione (vedi referto medico allegato) e forte dolore e bruciore. Poiché il suddetto signor Ferrara rifiutava di allontanarsi si rendeva necessario l'intervento dei signor Machetti Michele per farlo uscire”. Nel supplemento il D.G. mantiene l'originaria versione e conferma quanto dettagliato nel rapporto di gara, precisando la sussistenza di due gesti violenti a carico di entrambe le mani: “Il signor Ferrara Giuseppe a seguito di una segnatura di una rete della squadra avversaria entrava sul terreno di gioco e mi urlava: "io ti ammazzo brutto xxxxxxxx, sei uno xxxxxxx". Il signor Ferrara dopo avermi raggiunto all'altezza del dischetto di rigore ed essersi avvicinato a me ha colpito violentemente il mio taccuino che tenevo sulla mano destra, con la propria mano e lo ha fatto cadere a terra dopodiché mentre lo invitavo ad allontanarsi dal terreno di gioco colpiva violentemente la mia mano sinistra con una manata e mi provocava la ferita descritta nel referto medico allegato al rapporto di gara”. L’azione, riprovevole ed assolutamente inaccettabile, non può certamente, in presenza di tali dichiarazioni (dotate, dalle Carte Federali, di fede privilegiata) e di un referto medico attestante le lesioni subite, essere riportata ad un plateale gesto di stizza ma deve inquadrarsi come gesto violento nei confronti del D.G.. Appare inoltre evidente che ciò che sarebbe assolutamente censurabile se compiuto da parte di qualsiasi giocatore (soggetto alla foga agonistica dello sforzo atletico) debba essere maggiormente stigmatizzato in presenza di un dirigente che, di fronte ad una platea di giovani atleti (cartegoria Juniores), fornisca un esempio così distante da quei doveri di lealtà probità e correttezza cristallizzati nell'art. 1 C.G.S.. La dinamica riportata risulta correttamente valutata dal Giudice di prime cure e la relativa sanzione appare in linea con le precedenti decisioni di questa C.D.T.. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it