COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 91 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo della società Football Club Luigi Meroni avverso la squalifica del calciatore Rudisi Fabrizio per 4 gare (C.U. n. 31 del 30/01/2013 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 21.02.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 91 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo della società Football Club Luigi Meroni avverso la squalifica del calciatore Rudisi Fabrizio per 4 gare (C.U. n. 31 del 30/01/2013 ) La società Football Club Luigi Meroni adiva questa C.D.T. contestando la decisione del G.S.T., descritta in epigrafe, adottata nei confronti del tesserato sopra riportato con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputatosi, in data 26/01/2013, tra la squadra ospitante Lucignano e la ricorrente. Per quanto attiene alla impugnata decisione del G.S.T. appare opportuna l'integrale trascrizione della motivazione assunta a sostegno del provvedimento adottato nei confronti del calciatore Rudisi Fabrizio: “Colpiva volontariamente, a gioco fermo, con un pugno al petto un giocatore avversario che, per un pò rimaneva a terra con difficoltà di respirazione. Al momento della notifica dell'espulsione, rivolgeva al D.G. frasi ingiuriose ed offensive.”. Avverso tale decisione la Società in epigrafe proponeva rituale reclamo contestando la ricostruzione dei fatti. L'arbitro, probabilmente non lucido, non avrebbe visto, forse a causa di una posizione disagiata, l'intera dinamica dei fatti che scaturiva esclusivamente da un atteggiamento aggressivo di un calciatore avversario che avrebbe colpito ad una caviglia il calciatore Rudisi. Il medesimo avrebbe istintivamente reagito spintonando (e non colpendo) l'avversario e, alla notifica del provvedimento di espulsione, avrebbe protestato senza mai utilizzare frasi o vocaboli ingiuriosi. Pertanto, parte reclamante - dopo aver contestato anche la sanzione pecuniaria adottata con diverso provvedimento dal G.S.T. in relazione ad altri avvenimenti illeciti avvenuti nel corso della stessa gara - conclude esclusivamente per la riduzione della sanzione disciplinare adottata nei confronti del calciatore Rudisi. Ad avviso di questa C.D.T. il reclamo non merita accoglimento. La C.D.T. riteneva necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G.; il medesimo però, nel documento, che spicca per chiarezza e linearità, nega totalmente le tesi difensive e conferma la volontarietà del gesto violento assolutamente scevro da qualsiasi giustificazione sportiva. Nella descrizione del fatto inclusa nel rapporto di gara si legge: “...la condotta violenta tenuta dal Sig. Rudisi Fabrizio è avvenuta a gioco fermo e dopo che il pallone aveva attraversato interamente la linea laterale. Siamo al 47° del secondo tempo e il Sig. Rudisi Fabrizio non aveva subito alcun fallo né reagito ad un fallo o ad un contrasto portatogli da un avversario. Lo stesso Rudisi Fabrizio, dopo che il pallone era uscito dalla linea laterale e prima dell'effettuazione della rimessa laterale per la propria squadra, colpiva volontariamente un avversario con un pugno sul petto facendolo cadere a terra. L'avversario a seguito del colpo rimaneva sdraiato a terra ed aveva problemi a respirare e veniva soccorso da alcuni compagni di squadra che lo sollevavano e lo aiutavano a prendere la respirazione normale, potendo riprendere a giocare. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare il Sig. Rudisi Fabrizio proferiva ed urlava al mio indirizzo le frasi già riportate nel referto...” Occorre rilevare come, nel caso in esame, l'organo giudicante concordi pienamente con parte reclamante in ordine alla sproporzione della squalifica concretamente irrogata che però risulta, ad avviso della C.D.T., incongrua per difetto. Appare infatti evidente come i gravi fatti, correttamente descritti nel rapporto di gara, non siano stati adeguatamente valutati dal G.S.T. che avrebbe adottato un provvedimento disciplinare incongruo anche in considerazione della pluralità di condotte illecite assunte dal calciatore. Nell'assenza di qualsiasi impugnazione, tale sanzione si sarebbe cristallizzata e non vi sarebbe stata possibilità di riesame da parte dell'organo di secondo grado; a tale proposito è utile richiamare le singole società ad un'attenta valutazione sull'opportunità di reclamare squalifiche quando le medesime appaiano, come nel caso in esame, inadeguate. Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva concede infatti la possibilità di reformatio in pejus come stabilito dall'art. 36 comma III C.G.S. che così recita: “L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.”. E' evidente che le Società debbano dunque attentamente valutare la possibilità di non ricorrere al Giudice di secondo grado impedendo, con tale mancata impugnazione, qualsiasi ingerenza peggiorativa nella decisione. In punto di quantum occorre ricordare che l'art. 19 comma 4 così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).” Dunque la sanzione minima irrogabile varia, in caso di condotta violenta non giustificata dal giuoco, da un minimo di tre o di cinque giornate di squalifica in caso di particolare violenza; nel caso concreto, pur avendo potuto riprendere il giuoco, il calciatore avversario ha certamente subito conseguenze, anche se temporanee, che non possono giustificare l'appiattimento della sanzione sul minimo edittale della lettera b) dell'art.19 reputandosi invece congrua la squalifica per 4 giornate. A ciò deve necessariamente aggiungersi la sanzione relativa al comportamento ingiurioso e minaccioso assunto dal Rudisi nei confronti del D.G. che, per giurisprudenza sportiva consolidata, viene limitato alla squalifica di tre giornate solo se, come nel caso concreto, vi sia contestualità tra la condotta offensiva e quella intimidatrice. Sul punto è incontestabile che le due condotte siano entrambi sussistenti nelle frasi in questione. La sanzione irrogata di quattro giornate non appare dunque, ad avviso di questa C.D.T., assolutamente congrua dovendosi pertanto inasprire il provvedimento disciplinare adottato per adeguarlo alla gravità della condotta ed alle conseguenze prodotte. Il comportamento tenuto dal Rudisi appare infatti particolarmente censurabile, in quanto il medesimo, subito dopo l'aggressione a gioco fermo dell'avversario e l'adozione del provvedimento di espulsione, si rivolgeva al D.G. con frasi oltraggiose e minacciose; tale condotta impone una rideterminazione della squalifica comminata. P.Q.M. La C.D.T., respinge il reclamo ed inasprisce la squalifica per sette gare anziché 4, ordinando l’incameramento della relativa tassa.
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