COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 28/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 19/2 – P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Forconi Alessandro, Dirigente tesserato per l’A.S.D. Giglio Rosso Pozzale; -Ferrara Andrea, arbitro f.q. della Sezione A.I.A. di Empoli, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, commi 1 e 5, del C.G.S.. -dell’A.S.D. Giglio Rosso Pozzale, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del C.G.S. conseguente alla violazione ascritta al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 28/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 19/2 - P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Forconi Alessandro, Dirigente tesserato per l’A.S.D. Giglio Rosso Pozzale; -Ferrara Andrea, arbitro f.q. della Sezione A.I.A. di Empoli, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1, commi 1 e 5, del C.G.S.. -dell’A.S.D. Giglio Rosso Pozzale, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del C.G.S. conseguente alla violazione ascritta al proprio tesserato. Questa Commissione, considerato che le lettere di convocazione indirizzate al Sig. Alessandro Forconi ed all’A.S.D. Giglio Rosso Pozzale in ordine alla discussione del provvedimento indicato in epigrafe, già stabilita per il giorno 25 gennaio u.s., erano state depositate in giacenza presso il competente Ufficio postale, ne ha disposto il rinvio alla data odierna, dandone comunicazione con il C.U. n. 41 della corrente stagione. L’avviso è stato invece regolarmente ricevuto dal Signor Andrea Ferrara che, assente, ha comunque fatto pervenire in data 4 dicembre 2012, via e-mail, memoria a difesa. Il dibattimento si apre oggi alla presenza del Signor Forconi Alessandro, e del Signor Sergio Angeletti, Presidente pro tempore dell’A.S.D. Giglio Rosso Pozzale. La Procura Federale è presente nella persona dell’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto. Così costituite le parti, viene dato avvio al dibattimento. Si premette che i Signori Alessandro Forconi, in proprio, ed il Signor Sergio Angeletti, legale rappresentante della A.S.D. Giglio Rosso Pozzale, prima dell’inizio del dibattimento hanno dichiarato di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., nei termini che hanno sottoposto alla attenzione del Collegio: -al dirigente Forconi Alessandro, sulla pena base di mesi 6 (sei), l’inibizione per mesi 5 (cinque); -alla Società A.S.D. Giglio Rosso, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di euro 200,00 (duecento), sulla sanzione base determinata in euro 300,00 (trecento). La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, ha accolto la proposta di accordo. Di conseguenza ha disposto l’applicazione nei confronti dei suddetti deferiti delle sanzioni nella misura sopraindicata, disponendo la chiusura del dibattimento nei loro confronti e la prosecuzione del dibattimento nei confronti dell’arbitro f.q. Ferrara Andrea. Questi i fatti che hanno condotto al deferimento. Nel corso della gara, valida per il Campionato Juniores Provinciali di Firenze, disputata in data 15 maggio 2012, l’arbitro della competizione veniva aggredito verbalmente con offese da persona che, non ricompresa nella lista degli autorizzati, era entrata indebitamente sul terreno di gioco. Detta persona non veniva al momento identificata, pur essendo stata riconosciuta dal D.G. quale appartenente alla Società ospitante perché addetto alla biglietteria. A fine gara l’intruso, uscito dal campo solo per intervento dei componenti della panchina della Società Giglio Rosso, raggiungeva ancora una volta indebitamente l’ufficiale di gara per porgergli un telefono cellulare, informandolo che era in corso una importante telefonata che lo riguardava. L’interlocutore, qualificatosi come Ferrara Andrea arbitro della Sezione di Empoli, chiedeva al D.G., a titolo di favore personale, di non riportare sul rapporto di gara l’accaduto. Il G.S. presso la Delegazione Provinciale di Firenze, letto il rapporto del D.G., nel sanzionare la Società per l’indebito ingresso in campo di persona estranea alla gara, rilevato che non era stato possibile effettuarne l’identificazione, pur nella certezza della sua appartenenza alla Società ospitante, trasmetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Avviate le indagini l’Ufficio, attraverso le indicazioni di Dirigenti della Società Giglio Rosso, identificava nel Forconi, Dirigente della medesima Società, il protagonista del fatto. Le ulteriori risultanze dell’istruttoria compiuta hanno condotto al deferimento in esame. L’Avvocato Stefanini, invitato ad esporre le conclusioni dell’Ufficio, dopo aver ricordato che il dibattimento è riferito unicamente al Ferrara, precisa che l’atto di incolpazione si fonda su due violazioni ben precise. La prima è costituita dall’indebito ingresso in campo di persona che, non identificata al momento, ha offeso il D.G. ed ha causato l’interruzione della gara per quattro minuti. Detta persona è stata successivamente identificata nel Dirigente Forconi che, pur tentando di attenuare i fatti, ha sostanzialmente confermato in sede di istruttoria, di aver offeso il D.G.. Per la seconda delle violazioni contestate il rappresentante della Procura Federale afferma che è stato accertato che il Signor Ferrara ha effettivamente parlato con il D.G., dopo il termine della gara, attraverso il telefono cellulare del Dirigente Forconi. Ricordando il carattere di prova privilegiata attribuita al rapporto di gara dalla normativa vigente, afferma che non esiste alcun motivo per dubitare che il contenuto della conversazione sia stato quello indicato dall’arbitro della gara e che la dichiarazione del Forconi, circa l’aver interpellato il Ferrara su come comportarsi al fine di ”smorzare i toni”, non è assolutamente convincente. Dalla semplice descrizione dei fatti è in ogni caso evidente che il comportamento del Ferrara costituisce violazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, del C.G.S.. Chiede di conseguenza che a detto deferito venga applicata le sanzione della squalifica per mesi 6 (sei). La Commissione così decide. Il rapporto di gara, chiarissimo nell’indicare l’indebito ingresso in campo del Dirigente; le dichiarazioni acquisite dalla Procura Federale da parte di tesserati presenti ai fatti; l’avere in particolare il Presidente del sodalizio riportato che il Forconi lo aveva informato di aver avuto una discussione con il D.G; l’ammissione del Dirigente stesso (…in effetti mi scappò qualcosa all’arbitro..), costituiscono elementi atti a provare che quanto riportato dal D.G. è esattamente quanto accaduto. In particolare per quanto riguarda l’episodio che vede coinvolto il Ferrara, unica parte del deferimento da esaminare, non sussiste alcun dubbio circa il relativo capo di incolpazione. E’, infatti accertato che il Forconi lo ha chiamato al telefono affinché intervenisse presso il D.G., non sussistendo altro motivo se non quello di richiedere un suo intervento sull’arbitro, richiesta immediatamente esaudita dal Ferrara. L’aver egli acconsentito al colloquio accredita ancor più quanto esposto dall’arbitro della gara: infatti il Ferrara, tesserato all’epoca dei fatti quale arbitro f.q. per la Sez. A.I.A di Empoli e quindi di notevole esperienza, avrebbe dovuto rifiutare qualsiasi dialogo con il D.G., non avendo egli alcun titolo per intervenire né prima, né durante, né dopo la gara, Dall’esame degli atti non emerge inoltre alcun elemento che possa indurre a ritenere che l’arbitro abbia deliberatamente modificato quanto dettogli al telefono dal Ferrara, ciò sia per averne fatto immediata menzione sul rapporto di gara, del quale si ricorda ancora una volta il carattere di prova privilegiata, sia per mancanza di un qualche specifico interesse che potesse indurlo ad attuare una diversa ricostruzione. La telefonata, assolutamente indebita, è certamente avvenuta, come dichiarato dal Ferrara stesso nella memoria inviata in data 4 dicembre 2012, a proposito della quale la Commissione non può esimersi dall’affermarne l’assoluta ininfluenza perché rivolta, prevalentemente, ad esprimere giudizi tecnico-etici sull’operato del D.G., giudizi che non competevano certamente al Ferrara, almeno non in quell’occasione. Essa è inoltre irrilevante, agli effetti del deferimento, nella parte nella quale il Ferrara, presente in tribuna, si erge a difensore del D.G. nei confronti “…. degli adulti che volevano in modo minaccioso aggredire l’arbitro…”. A tal proposito si rileva che, se la minaccia di aggressione si fosse verificata, essa sarebbe stata oggetto di specifica menzione sul rapporto di gara, stante l’importanza che fatti del genere rivestono sotto l’aspetto disciplinare. Le ulteriori istanze formulate dal Ferrara con il documento in esame, ovvero l’apertura immediata di un fascicolo atto a correggere le decisioni (non ancora assunte) nei suoi riguardi e nei confronti del D.G.(quali a quel momento?), nonché la minaccia di adire le vie legali nei confronti di quest’ultimo, del tutto ininfluenti agli esiti del presente procedimento, non sono pertinenti al caso e denotano, semplicemente, una notevole carenza nella conoscenza delle norme federali. P.Q.M. la C.D., accogliendo il deferimento infligge le seguenti sanzioni: -all’arbitro f.q. Ferrara Andrea, in considerazione della gravità del comportamento tenuto, la sanzione della sospensione da ogni attività nell’ambito federale per la durata di anni 1 (uno). Dispone l’applicazione, ex art. 23 del C.G.S., delle seguenti sanzioni: -al Dirigente della Polisportiva Giglio Rosso Pozzale A.S.D., Forconi Alessandro, l’inibizione per mesi 5 (cinque); -alla Società Polisportiva Giglio Rosso Pozzale A.S.D., in applicazione del principio di responsabilità oggettiva, l’ammenda di € 200,00 (duecento).
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