COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 28/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 108 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Unione Montignoso 2005 avverso la squalifica inflitta

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 28/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 108 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Unione Montignoso 2005 avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Nardini Tatiano fino al 24/04/2013 (C.U. n. 40 del 24/01/2013). Il G.S.T. applicava al calciatore Nardini Tatiano la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara casalinga, disputata in data 20 gennaio 2013, contro la società ospitata Pieve Fosciana, con la seguente motivazione: “All'atto dell'ammonizione, afferrava il D.G. con entrambe le mani per la divisa all'altezza dei fianchi scuotendolo al fine di catalizzarne l'attenzione. Nel contempo lo offendeva e minacciava.”. Ricorre l’impugnante la quale afferma che la contestazione illecita del giocatore sarebbe derivata da un macroscopico errore arbitrale: il D.G. avrebbe infatti fermato un'azione della squadra ospite per un presunto fuorigioco e l'attaccante (che si sarebbe arrestato la fischio come tutti gli altri giocatori) avrebbe successivamente fatto rotolare la palla all'interno della rete. Alcuni giocatori però avrebbero fatto notare all'arbitro la presenza di un difensore a terra che avrebbe tenuto in gioco l'attaccante inducendo il medesimo a cassare la prima decisione per convalidare la segnatura. Alle legittime rimostranze il D.G. avrebbe replicato rispondendo che, nonostante il fischio, i difensori avrebbero, nel dubbio, dovuto allontanare la palla; giunto al centro del campo avrebbe poi cercato il conforto in un giocatore della squadra avversaria con riferimento alla correttezza del suo operato, alimentando con ciò ulteriori polemiche. Infine, nonostante che le vibranti proteste non fossero certamente violente, si sarebbe allontanato immotivatamente dal terreno di giuoco (senza segnalare formalmente, con il triplice fischio, la fine della partita) per recarsi definitivamente nel suo spogliatoio. La reclamante afferma di aver impugnato il risultato della gara sospesa, chiedendone la ripetizione, poiché non vi erano i presupposti che potessero giustificare un provvedimento così grave. Il calciatore Nardini non avrebbe comunque insultato e, tanto meno, avuto alcun contatto violento con l'arbitro che era invece accerchiato da altri calciatori che protestavano con termini e toni censurati anche dalla società impugnante. Al contrario, sarebbe stato lo stesso D.G. a toccare il calciatore al fine di riuscire a vedere il numero di maglia per poterlo ammonire poco prima che il pallone venisse posizionato al centro del campo per la prosecuzione della partita. La società conclude pertanto per l'annullamento della squalifica comminata. All’udienza del 22 febbraio 2013 partecipavano l’Unione Sportiva Dilettantistica Unione Montignoso 2005, rappresentata da un delegato, ed il calciatore Tatiano Nardini (firmatario del reclamo), i quali, dopo aver avuto lettura del supplemento redatto dal D.G, confermavano il contenuto dell'atto di impugnazione. Il giocatore ammetteva di aver, indubbiamente, aggredito verbalmente il D.G., facendogli rilevare l'evidente errore (concedere la rete dopo aver fischiato la sospensione del gioco) ma affermava di essersi sempre rivolto a lui tenendo le mani dietro la schiena, come sempre fatto durante la sua lunga militanza calcistica. Il Nardini non avrebbe assistito a episodi “violenti” diretti contro l'arbitro, ma non avrebbe potuto escludere la sussistenza di qualche contatto fortuito, avvenuto persino con i calciatori della squadra avversaria. Confermava infine l'episodio del parere richiesto dal D.G. al calciatore della squadra avversaria e la sensazione che, anche i calciatori del Pieve Fosciana, fossero rimasti allibiti per la sospensione anticipata della gara. Il reclamo merita parziale accoglimento. L'approfondimento istruttorio richiesto al D.G. tramite supplemento acquisito in atti ha consentito di ridimensionare la portata di quanto accaduto. Il D.G. infatti, nel lungo documento, pur confermando il rapporto di gara avrebbe ammesso di essere stato coinvolto dagli eventi in tal misura da impedirgli di mantenere quella calma e quella serenità necessaria per identificare le condotte illecite, individuarne gli autori e sanzionarne i comportamenti. Nel supplemento il primo dato che emerge con chiarezza è che, la precisa sensazione di pericolo per la propria incolumità personale avvertita dal D.G., sensazione che lo ha indotto ad interrompere la gara, non sembra suffragata da un oggettivo stato di pericolo ma, piuttosto, da una valutazione adottata in un momento di difficoltà ma non confortata da nessun dato oggettivo. Anche dal rapporto di gara e dal supplemento si evince che in campo non siano avvenuti gesti di violenza, anche solo ridotti alla forma del tentativo, diretti verso chicchessia (arbitro, giocatori, tesserati o pubblico). Gli unici dati attraverso i quali dovrebbe essere provata l'impossibilità di prosecuzione della gara per un concreto ed attuale pericolo alla incolumità del D.G., deriverebbero dalle intemperanze verbali di alcuni calciatori che attorniavano il D.G. e che possono aver avuto con lui solo limitati contatti fisici. Senza voler e poter entrare su valutazioni inerenti la decisione tecnica assunta dal D.G. - il cui eventuale errore, in ogni caso, non giustifica certamente le intollerabili intemperanze avvenute sul campo - appare verosimile che il medesimo abbia sopravvalutato la portata degli avvenimenti. Nel supplemento il D.G. specifica di aver sospeso la gara, ritenendo meritevoli di cartellino rosso un tale numero di giocatori della squadra Montignoso da non consentirne la prosecuzione e di non aver notificato i provvedimenti por timore della propria incolumità; però lo stesso non riesce ad identificare, né nel rapporto né nel successivo supplemento, i singoli autori o a dettagliare gli specifici comportamenti. In tale quadro anche le condotte illecite assunte dal Nardini appaiono ridimensionate rispetto al quadro iniziale che poteva emergere dall'originario rapporto di gara e le perplessità, che in effetti avevano già animato la decisione del D.G. (che aveva applicato una sanzione già contenuta), sembrano ampliarsi in direzione di una volontà non lesiva in capo al giocatore. Il D.G. conferma il contatto fisico e le intemperanze verbali ma, a parere di questa C.D.T. - pur non esimendo il calciatore da una inevitabile censura sia per il modo provocatorio con il quale si è inizialmente rivolto all'arbitro sia per la successiva azione scomposta che lo ha portato vicino al medesimo tanto da giungere ad un contatto fisico - non appare sussistere volontà aggressiva nel contatto del Nardini. Osserva l’organo giudicante che, come dedotto dalla difesa, il contatto sembra assolutamente compatibile, in punto di minima violenza del gesto, con l’inesistenza di qualsiasi conseguenza fisica da parte dell'arbitro per cui la condotta può comunque essere riportata ad una scomposta ed esagitata reazione agonistica che non si è mai tradotta in un vero e proprio gesto violento. P.Q.M. La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Unione Montignoso 2005 e riduce la squalifica inflitta al giocatore Nardini Tatiano fino al 24/03/2013 anziché fino al 24/04/2013. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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