COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 28/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 101 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Tegoleto avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Barbieri Andrea fino al 17/05/2013 (C.U. n. 39 del 17/01/2013).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 28/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 101 stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Tegoleto avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Barbieri Andrea fino al 17/05/2013 (C.U. n. 39 del 17/01/2013). Il G.S.T. applicava a Barbieri Andrea la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara casalinga disputata in data 13 gennaio 2013 tra la reclamante e la Società Bibbiena, con la seguente motivazione: “Espulso per grave fallo di gioco, alla notifica metteva le mani sul petto del D.G. spingendolo e facendolo arretrare di circa 30 centimetri. Accompagnava tale gesto con offese all'arbitro”. Ricorre l’impugnante la quale, pur non smentendo in toto le affermazioni arbitrali, sottolinea che il fallo non ha portato alcuna conseguenza all'avversario che ha potuto continuare la sua gara. L'intemperanza del giocatore non avrebbe mai assunto contenuti aggressivi ma si sarebbe limitata ad un contatto, certamente illecito, ma non violento e conclude pertanto per una diminuzione della squalifica irrogata. All’udienza del 22 febbraio 2013 partecipava il Presidente della società reclamante il quale, dopo aver avuto lettura del supplemento redatto dal D.G, confermava il contenuto dell'atto di impugnazione. Nel Supplemento il D.G. ribadisce però quanto descritto nel rapporto originale, sia sulla riferita dinamica dei fatti, sia sulle susseguenti offese pronunciate dal calciatore alla notifica del provvedimento d’espulsione. Sebbene le dichiarazioni arbitrali diano certezza quanto alla volontarietà, come descritto dal D.G. nel rapporto di gara e nel supplemento, sia del fallo che della spinta de quo (volontarietà confortata dal successivo atteggiamento verbale aggressivo del giocatore) la squalifica appare comunque eccessiva. L'arbitro è assolutamente dettagliato nel descrivere il gesto e la sua volontarietà e la sua credibilità deve essere necessariamente estesa al contatto che lo avrebbe fatto indietreggiare di “20 – 30 cm circa”; tale spostamento sarebbe stato minimo e dunque compatibile ad un comportamento illecito diretto a richiamare l'attenzione del D.G. piuttosto che diretto a ledere. Pur essendo corretto un fisiologico aumento della sanzione base - connessa alla condotta diretta contro il D.G. - con riferimento al fallo violento perpetrato contro un avversario, il provvedimento deve essere quantificato anche con riferimento ad altri elementi quali l’assoluta assenza di conseguenze fisiche dell'arbitro. Pertanto la sanzione inflitta dal G.S.T. al calciatore Barbieri Andrea deve essere parzialmente ridimensionata. P.Q.M. La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo dell'Unione Dilettantistica Tegoleto e riduce la squalifica inflitta al giocatore Barbieri Andrea fino al 17/04/2013 anziché fino al 17/05/2013. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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