COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 28/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 113 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 42 del 07.02.2013) Reclamo dell’U.S.D. Rio Marina avverso la squalifica per 3 gg. inflitta al calciatore Michael Taddei Castelli.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 48 del 28/02/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 113 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 42 del 07.02.2013) Reclamo dell’U.S.D. Rio Marina avverso la squalifica per 3 gg. inflitta al calciatore Michael Taddei Castelli. Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato con raccomandata agli Uffici del C.R.T. in data 13.02.2013, l’U.S.D. Rio Marina impugna il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, con il quale è stata inflitta al calciatore Michael Taddei Castelli la squalifica per 3 gg., con la seguente motivazione: “per aver offeso il D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano”. La società chiede una riduzione della sanzione inflitta, poiché ritenuta eccessiva rispetto ai fatti. La reclamante non nega le frasi offensive proferite al D.g. al momento del calcio di rigore, né nega la qualifica di capitano del calciatore. Tuttavia, ritiene che la responsabilità del Taddei Castelli debba essere rivalutata alla luce di una serie di circostanze attenuanti. Al riguardo, rileva che l’episodio che ha visto protagonista il calciatore è conseguenza della funzione di capitano, che ha indotto il calciatore stesso ad intervenire per far presente al D.g. la correttezza dell’intervento del compagno di squadra al momento della decretazione del calcio di rigore. Rileva, inoltre, che la condotta del Taddei Castelli è stata impeccabile in quanto, una volta adottata la decisione di espulsione, il giocatore si è allontanato speditamente dal rettangolo di giuoco, senza alcuna recriminazione verbale o gestuale, mostrandosi già pentito per il proprio comportamento. La società, infine, pone evidenzia le qualità umane e sportive del calciatore, il quale non si mai è reso protagonista di episodi antisportivi o di qualsiasi altra forma di intolleranza. La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto ai fini decisori, delibera quanto segue. Il reclamo non è meritevole di accoglimento. Il ricorso proposto dalla società Rio Marina si basa - essenzialmente - sulla asserita esistenza di circostanze che attenuerebbero la responsabilità del calciatore, per avere offeso l’arbitro nella sua qualità di capitano. La società, in sostanza, non contesta il comportamento offensivo del calciatore, né che quest’ultimo rivestisse la qualifica di capitano al momento del fatto. In quest’ottica, pertanto, si muoverà il giudizio di congruità del Collegio, chiamato a verificare se l'entità della sanzione comminata dal Giudice di prime cure, alla luce delle risultanze probatorie, possa essere rivisitata in relazione all'esistenza di circostanze attenuanti. Preliminarmente, occorre premettere che sebbene la motivazione del Giudice di prime cure non sia tecnicamente ineccepibile, in quanto gli elementi e le circostanze che emergono dai referti arbitrali conducono ad un inquadramento della fattispecie incriminante nell’alveo delle condotte irriguardose e non, come erroneamente indicato, nell’ambito delle condotte offensive, il difetto di motivazione del Giudice Sportivo non rileva nel giudizio di congruità della sanzione, trattandosi di fattispecie incriminante (offese e atteggiamento irriguardoso) per le quali il Codice di Giustizia sportiva - ex art. 19 - prevede un’identica risposta sanzionatoria, predeterminata nella misura minima da applicare (2 gg.), salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti. Ciò premesso, la richiesta di riduzione avanzata dalla società ricorrente non può essere accolta, in quanto la sanzione comminata al calciatore appare ben calibrata in relazione ai fatti oggetto di contestazione. Infatti, alle due giornate previste dall’art. 19 C.G.S. per il comportamento irriguardoso, occorre aggiungere una giornata per la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 73 N.O.I.F., comma 4, per aver il calciatore proferito un’espressione irriguardosa in qualità di capitano. L’art. 73 N.O.I.F, comma 4, infatti così recita: “E’ dovere del Capitano coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal Capitano nell’adempimento del proprio compito comportano aggravamento delle sanzioni a suo carico”. In conclusione, pertanto, dal bilanciamento delle risultanze emergenti dagli atti arbitrali, non si ravvisano elementi o circostanze attenuanti la responsabilità del calciatore, il quale, per contro, proprio perché ‘responsabilizzato’ dalla qualifica di capitano ex art. 73 N.O.I.F., comma 3 e 4, avrebbe dovuto tenere un comportamento educato, corretto e di esempio per i compagni di squadra. P.Q.M. la C.D.T.T.: -Respinge il ricorso proposto dall’U.S.D. Rio Marina, e per l’effetto conferma la squalifica inflitta al calciatore Michael Taddei Castelli per 3 gg. (fino al 24.02.2013); Ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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