COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 07/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 23 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti: dei Signori: -Sereni Alessandro calciatore; -Tanganelli Andrea, Dirigente. tesserati entrambi per l’U.S. Castiglionese, chiamati a rispondere della violazione dell’art. 1, c. 1., del C.G.S. in relazione a quanto disposto dall’art. 5 del medesimo corpo di norme; -della Società U.S.D. Castiglionese A.S.D., per la responsabilità oggettiva scaturente dal comportamento dei tesserati sopra indicati.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 50 del 07/03/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
23 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti: dei
Signori:
-Sereni Alessandro calciatore;
-Tanganelli Andrea, Dirigente.
tesserati entrambi per l’U.S. Castiglionese, chiamati a rispondere della violazione dell’art. 1,
c. 1., del C.G.S. in relazione a quanto disposto dall’art. 5 del medesimo corpo di norme;
-della Società U.S.D. Castiglionese A.S.D., per la responsabilità oggettiva scaturente dal
comportamento dei tesserati sopra indicati.
Il G.S.T. Regionale della Toscana, rilevato che quanto indicato dall’arbitro in calce al rapporto della
gara, valida per il Campionato Allievi Regionale, Cortona Camucia – Castiglionese, disputata in data
23 settembre 2009, costituiva illecito disciplinare, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura
Federale.
L’Ufficio previa acquisizione delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti ha disposto l’esame del
deferimento indicato in epigrafe.
Eseguite le rituali convocazioni sono presenti al dibattimento:
-il calciatore Alessandro Sereni, rappresentato, su delega del genitore esercente la potestà, dal
Dirigente Tanganelli Andrea il quale agisce sia in proprio che su mandato dell’U.S.D. Castiglionese
A.S.D., giusta delega oggi depositata.
Per la Procura Federale è presente il Delegato regionale, Avvocato Marco Stefanini.
Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura
Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., nei termini che sottopongono alla attenzione
del Collegio:
-al calciatore Sereni Alessandro, la squalifica per giorni 2 (due) sulla pena base di giorni tre;
-al Dirigente Tanganelli Andrea, l’inibizione per mesi 3 (tre) sulla pena base di mesi 4 (quattro);
-alla Società U.S.D. Castiglionese A.S.D., in conseguenza della responsabilità contestatale,
l’ammenda di € 400,00 (quattrocento) sulla sanzione base determinata in € 600,00.
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la
qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate,
accoglie la proposta di accordo.
Di conseguenza
ORDINA
la applicazione delle sanzioni nella misura sopraindicata.
DISPONE
la chiusura del dibattimento.
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