COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 07/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 120 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo Usd Castelnuovo Garfagnana Avverso Esito Gara San Piero A Sieve- Castelnuovo Garfagnana Del 1312013 (C.U. N° 43 Del 1422013)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 07/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 120 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo Usd Castelnuovo Garfagnana Avverso Esito Gara San Piero A Sieve- Castelnuovo Garfagnana Del 1312013 (C.U. N° 43 Del 1422013) Propone rituale reclamo l’USD Castenuovo Garfagnana avverso la decisione del G.S.T. della Toscana che comminava la perdita della gara per 0-3 ai sensi dell’art. 17 punto 5 del C.G.S. per aver fatto partecipare alla gara il calciatore Marco Vanni non in regola con quanto disposto dall’art. 34 delle NOIF, in quanto “giovane calciatore” che, avendo compiuto l’età minima di 15 anni, per partecipare alle gare organizzate dalle leghe, debbono essere autorizzati dal Comitato Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 34 co. 3 NOIF. C.U. N. 50 del 7/03/2013 – pag. 2100 La reclamante nel contestare la decisione e nel chiedere il ripristino del risultato acquisito sul campo elenca tre motivazioni: In primo luogo rifacendosi al testo dell’art. 34 NOIF ritiene di non poter individuare una sanzione ad hoc che riporti alla perdita della gara, infatti il testo dell’art. 34 NOIF (che la reclamante allega) non prevede la sanzione della perdita della gara richiamando l’art. 12 CGS (che prevede sanzioni varie in ordini ai fatti violenti). In secondo luogo afferma la reclamante che il primo reclamo, accolto dal GST, del San Piero a Sieve, ai sensi dell’art. 29 c. 4 punto B CGS dovrebbe essere preannunciato entro le 24 ore del giorno successivo a quello della gara, cosa non avvenuta nella fattispecie. In terzo luogo, l’impiego dal calciatore non rientrerebbe nella fattispecie di cui all’art. 17 co 5A del CGS, ma il comma 6 del medesimo articolo, violazione riconducibile ad un inadempimento “formale” e, come tale, non sanzionabile con la perdita della gara, ma con sanzioni più lievi a carico della società e squalifica a carico del giocatore. In ultimo la reclamante sottolinea come il calciatore Vanni fu fatto entrare per una sorta di “premio” nel tempo di recupero della gara, a risultato acquisito ed era comunque in possesso del certificato di idoneità sportiva che attesta la raggiunta maturità psico fisica per partecipare alle gare. La C.D. esaminati gli atti, pur manifestando apprezzamento per la attenta difesa e per l’esame intelligente effettuato dalla reclamante delle norme richiamate, non può che confermare la decisione del primo giudice e, quindi respingere il reclamo. In ordine al primo punto, se è vero che l’art. 34 NOIF richiama l’art. 12 CGS, si può tranquillamente affermare che, tale richiamo è improprio e, probabilmente frutto di un refuso, in quanto l’art. 17 co. 5 del CGS fa riferimento specifico all’art. 34 NOIF allorchè stabilisce la perdita della gara per le società che impieghino calciatori che non avevano titolo a partecipare alla gara, in tale categoria rientrano evidentemente anche i cd. Giovani calciatori che non abbiano ottenuto l’autorizzazione prevista. Anche il secondo motivo è da rigettare poiché il preannuncio di reclamo nel caso di specie non è contemplato e non inficia in alcun modo la proposizione del reclamo nel termini usuali, rinvenendosi negli atti ufficiali i riscontri oggettivi a quanto posto all’attenzione del GS col reclamo. Il terzo motivo di reclamo parimenti non è accoglibile, non potendosi ritenere un inadempimento formale l’aver fatto partecipare alla gara un calciatore che, per motivi anagrafici, non poteva parteciparvi senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando che la sua partecipazione sia durata pochi minuti e non abbia potuto incidere sul risultato. L’avere il calciatore ottenuto l’idoneità, sarebbe stato elemento importante per l’ottenimento dell’autorizzazione, ma non integra di per sé l’autorizzazione stessa. In tal senso questa CD ha più volte deliberato e si è espressa. Corretta quindi la decisione del primo giudice che va confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo confermando la vittoria per 0-3 a favore del San Piero a Sieve, ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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