COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 07/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 124 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 43 del 14.02.2013 Reclamo del G.S. Fratres Perignano avverso l’ammenda di € 250,00; l’inibizione comminata al dirigente Santucci Daniele fino al 14.07.2013 (5 mesi); la squalifica inflitta al calciatore Macchi Manrico 5 gare.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 50 del 07/03/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
124 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: C.U. n. 43 del 14.02.2013
Reclamo del G.S. Fratres Perignano avverso l’ammenda di € 250,00; l’inibizione comminata al
dirigente Santucci Daniele fino al 14.07.2013 (5 mesi); la squalifica inflitta al calciatore Macchi
Manrico 5 gare.
Reclama la società G.S Fratres Perignano avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice
Sportivo Territoriale, qui di seguito riportati:
-Ammenda di € 250,00 comminata alla stessa società, “per contegno offensivo e minaccioso verso il
D.g. con scuotimenti e calci alla rete di recinzione”;
-Inibizione fino al 14.07.2013 inflitta al dirigente Santucci Daniele, perché “allontanato per aver
offeso il D.g., alla notifica lanciava, in segno di disappunto, la bandierina in direzione del D.g. senza
colpire. Uscito dal campo in diverse e distinte circostanza reiterava le offese”;
-Squalifica per 5 gare inflitta al calciatore Macchi Manrico, “espulso per essersi rivolto in maniera
irriguardosa al D.g., alla notifica lo offendeva. Di poi, uscito dal terreno di gioco, reiterava le offese
minacciando il D.g.. a fine gara si fermava davanti allo spogliatoio arbitrale persistendo nel proprio
atteggiamento intimidatorio”.
La società impugna i provvedimenti sopraindicati chiedendo, nell’ordine, l’annullamento della
sanzione pecuniaria, la riduzione della squalifica e del periodo di inibizione inflitti, rispettivamente, al
calciatore e al dirigente.
Questi i motivi a supporto delle richieste: relativamente all’ammenda, nega che i propri sostenitori
abbiano scosso o preso a calci la rete di recinzione del campo sportivo, e che quanto detto viene
confermato dalla circostanza che la rete stessa non presenta alcun danno.
Per quanto riguarda l’inibizione, la società nega che il dirigente abbia lanciato la bandierina verso
l’arbitro, essendosi, invero, limitato a lasciarla cadere ai propri piedi in segno di protesta.
Per quanto attiene la squalifica comminata al Macchi, rileva che il calciatore, al momento
dell’espulsione, ha immediatamente abbandonato il campo di giuoco senza protestare.
La reclamante, infine, pone in evidenza che l’arbitro, a fine gara, avrebbe ‘minacciato’ al calciatore
l’applicazione delle cinque giornate di squalifica, poi comminate.
La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto, delibera quanto segue.
Il reclamo è immeritevole di accoglimento.
Occorre premettere che il reclamo proposto dalla società G.S. Fratres Perignano si sostanzia, per i
motivi di cui sopra, nel chiedere una riduzione della sanzione per i due tesserati, in quanto
eccessive, e l’annullamento dell’ammenda, poiché illegittima.
Le tesi di fatto esposte dalla reclamante a supporto delle richieste trovano ampia smentita dagli
elementi acquisiti con l’istruttoria di causa.
Per quanto riguarda l’ammenda, occorre rilevare che la stessa è stata elevata dal Giudice Sportivo
per il comportamento dei tifosi del G.S. Fratres Prignano (calci e scuotimenti alla rete di recinzione)
e non, come erroneamente ritenuto dalla reclamante, per i danni arrecati alla stessa rete di
recinzione.
Ad ogni modo, per buona pace della reclamante si rileva che l’arbitro con il supplemento di rapporto
ha confermato il comportamento particolarmente accesso dei tifosi del G.S. Perignano, che in più
occasioni, durante il corso della partita, scuotevano la rete di recinzione del campo di gara
prendendola a calci.
Sanzione congrua.
Per quanto attiene la posizione del dirigente e del calciatore, occorre rilevare che i referti arbitrali
contengono elementi univoci e non contraddittori nel ritenere provati i fatti oggetto di contestazione.
L’arbitro, infatti, sia in sede di prima refertazione, che nel supplemento di rapporto, ha descritto con
dovizia di particolari la dinamica dei fatti, confermando, da una parte, il comportamento offensivo e
minaccioso del calciatore al momento della notifica del provvedimento di espulsione, dall’altra,
precisando di non avere alcun dubbio sul fatto che il Santucci abbia lanciato la bandierina verso di
lui in segno di disappunto.
Passando al giudizio di congruità, il Collegio evidenzia che gli elementi acquisiti con l’istruttoria di
causa non consentono di poter ridurre l’entità delle sanzioni inflitte, stante l’assenza di circostanze
attenuanti degne di pregio.
Infatti, occorre precisare che non può assumere rilievo il fatto che calciatore abbia immediatamente
abbandonato il campo di giuoco, avendo quest’ultimo semplicemente adempiuto l’ordine di
allontanamento impartito dal Direttore di gara.
Le sanzioni, pertanto, all’esito del giudizio di congruità, risultano ben calibrate dal Giudice di prime
cure, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 19 C.G.S e della consolidata giurisprudenza di questa
Corte in materia di condotte violente poste nei confronti degli arbitri.
P.Q.M.
la C.D.T.T.:
-Respinge il ricorso proposto dalla società G.S. Fratres Perignano, e per l'effetto conferma i
provvedimenti impugnati.
-Ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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