COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 07/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 114 Stagione sportiva 2012/2013. Reclamo della Soc. Atletico Piombino avverso dec. del G:S:T delegazione di Livorno – Ammenda di Euro 350,00 (C.U 37 del 06/02/2013 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 07/03/2013 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 114 Stagione sportiva 2012/2013. Reclamo della Soc. Atletico Piombino avverso dec. del G:S:T delegazione di Livorno – Ammenda di Euro 350,00 (C.U 37 del 06/02/2013 ) Il G.S.T. Territoriale della Delegazione di Livorno, letto il rapporto reso dall’arbitro della gara ASD Venturina - Atletico Livorno del 02/02/2013 che, alla voce comportamento del pubblico, riportava quanto segue: “ Per l'intera durata della partita, la tifoseria dell’atletico Piombino ha Lanciato Petardi e Botti all'interno del recinto di giuoco sulla pista del campo, rischiando, in alcuni episodi, di colpire i giocatori che cercavano di recuperare il pallone fuori dal terreno di giuoco per battere le rimesse laterali”, comminava l’ammenda pari a €. 350,00 a carico della soc. Atletico Piombino. Con tempestivo reclamo erroneamente indirizzato alla Delegazione Provinciale di Livorno e da questa trasmessa alla C.D.T., in virtù del principio della conversione degli atti, la soc. Atletico Piombino, conferma il ripetersi del lancio di petardi avvenuta però, non da parte dei propri sostenitori, ma da parte dei sostenitori della soc. Venturina, Sostiene, a tal fine, come tre giorni dopo la gara, il DG abbia avuto un colloquio con il D.S. della Società al quale avrebbe detto di essersi sbagliato nella individuazione dei tifosi responsabili. La CDT per meglio comprendere come realmente si siano svolti i fatti, e per prassi consolidata, ha inviato il reclamo al D.G. il quale, con fax del 22 febbraio u.s., testualmente afferma: “….I tifosi resosi responsabili del lancio di petardi sul campo erano della soc. Venturina e non come riportato erroneamente sul rapporto gara.” Espletate tutte le incombenze istruttorie, la Commissione passa a decidere non potendo non evidenziare preliminarmente alcune “anomalie” che hanno caratterizzato la vicenda. Infatti, a prescindere dalla sorpresa derivante dalla dichiarazione riportata in atti dalla reclamante, circa “il colloquio chiarificatore con il D.G.”, durante il quale questi avrebbe già ammesso l’errore, anche se non proprio nella sede appropriata, si rileva che l’art. 12 del C.G.S. - comma 6 - stabilisce che ”… Se le società responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 a € 15.000,00.” La norma quindi stabilisce un minimo edittale (€ 500.00) che non può essere disconosciuto. Fatta questa premessa e rilevato che il D.G. ha ammesso in sede di supplemento al rapporto di gara l’errore commesso, il reclamo è da accogliere. Tuttavia, al fine di non privare il soggetto responsabile della violazione di un grado di giudizio e nel pieno rispetto dell’autonomia del singolo giudice, ritiene dover rinviare gli atti al G.S.T. di Livorno per i provvedimenti che riterrà di assumere. P.Q.M. la CDT. accoglie il reclamo, ordinando la restituzione della tassa. Dispone il rinvio al Primo Giudice per il nuovo giudizio di merito come da parte motivata.
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