COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 100 del 01.03.2013 – DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – GARA del 27/ 2/2013 S.ERMINIO MONTEBAGNOLO – ASSISIUM PREMESSO:
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
- Comunicato Ufficiale N° 100 del 01.03.2013
- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
-
GARA del 27/ 2/2013 S.ERMINIO MONTEBAGNOLO - ASSISIUM
PREMESSO:
CHE al termine della gara numerosi calciatori e dirigenti della
Soc. S.Erminio Montebagnolo aggredivano l'arbitro;
CHE, in particolare, il Sig. Battistelli Massimo (Dirigente
accompagnatore)ed il Sig. Faina Stefano (assistente di parte) si
scagliavano fisicamente contro il direttore di gara spintonandolo più
volte con il corpo e le mani;
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CHE numerosi calciatori, altresì, tenevano comportamento intimidatorio
minaccioso nei confronti dell'arbitro;
CHE durante il tragitto che lo conduceva agli spogliatoi, il
direttore di gara veniva colpito con calci alle gambe e qualche
spinta e veniva fatto oggetto di insulti;
CHE, in particolare, il calciatore n° 9 del S.Erminio M.B., Sig.
Fiorucci Andrea, colpiva il direttore di gara ad un polpaccio, con
un calcio, procurandogli forte dolore ed una escoriazione;
CHE il calciatore n° 5 del S.Erminio M.B., Sig. Bistoni Andrea lo colpiva
con un calcio di lieve entità alla caviglia sinistra;
CHE, raggiunto a fatica lo spogliatotio, il direttore di gara veniva
avvicinato da un soggetto riconducibile alla Soc. S.Erminio M.B., non
compiutamente identificato (verosimilmente presente in funzione di
custode), il quale prima di aprire la porta dello spogliatoio dell'arbitro,
chiedeva spiegazioni su alcune decisioni arbitrali;
CHE in tale contesto, il direttore di gara veniva colpito al costato ed
alla mano sinistra da una bottiglia da 2 litri (contenente acqua)
scagliatagli contro dal citato calciatore Fiorucci Andrea, che gli provocava
una vistosa tumefazione;
CHE, fra l'altro, l'arbitro veniva colpito anche allo zigomo, dal tappo
della bottiglia;
CHE, pertanto, il soggetto sopra descritto si decideva, finalmente, ad aprire
la porta dello spogliatoiO dell'arbitro;
CHE , una volta entrati, il predetto chiedeva nuovamente all'arbitro
spiegazioni circa alcune decisioni arbitrali finchè, aderendo alla
richiesta dell'arbitro, usciva dallo spogliatoio;
CHE numerosi tesserati, nel frattempo radunatisi davanti lo spogliatoio
dell'arbitro,fra i quali si distingueva il citato Fiorucci Andrea,
continuava ad urlare minacciosamente all'indirizzo dell'arbitro, battendo
violentemente le mani sulla porta dello spogliatoio;
CHE il direttore di gara riusciva a lasciare l'impianto sportivo, senza
ulteriori problemi, solo in virtù dell'intervento dei Carabinieri (nel
frattempo allertati dall'arbitro stesso).
CONSIDERATO che i fatti sono di rilevante gravità; che, fra l'altro,
il direttore di gara è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari
dell'ospedale di Spoleto i quali (come si evince dal certificato
medico in atti) gli hanno riscontrato "trauma contusivo al ginocchio
sinistro ed alla gamba sinistra", "trauma contusivo alla mano destra",
"tumefazione dolente ed escoriazioni multiple alla regione laterale
del ginocchio e del terzo prossimale della gamba sinistra. Dolore
alla palpazione e lieve tumefazione del primo metacarpo destro. Eritema
zigomo sinistro"; che non può essere in alcun modo tollerata una tale
sconsiderata aggressione nei confronti del direttore di gara, solo
perché "reo" di aver adottato decisioni arbitrali non condivise dalla
Società soccombente sul campo;
D E L I B E R A
1) la squalifica del campo per 1 giornata a carico della Società
S.Erminio Montebagnolo
2) l'Ammenda di ¤ 1.400,00 (Millequattrocento/00) a carico della
Soc. S.Erminio Montebagnolo
3) la squalifica fino al 31.12.2013 a carico dei Sigg.ri Battistelli
Massimo e Faina Stefano, dirigenti della Società S.Erminio
Montebagnolo
4) la squalifica fino al 31.03.2016 a carico del Sig. Fiorucci
Andrea, calciatore n° 9 della Società S.Erminio Montebagnolo
5) la squalifica per n° 8 giornate a carico del Sig. Bistoni Andrea
calciatore della Soc. S.Erminio Montebagnolo.