COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul – Comunicato Ufficiale N° 90 del 08.02.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ACD GRIFO CANNARA IN RIFERIMENTO ALLA GARA GRIFO CANNARA-ASSISIUM DISPUTATA A CANNARA IL 02.12.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 61 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 06.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: •ALL’AMMENDA DI EURO 800,00 PER COMPORTAMENTO OFFENSIVO DEL PUBBLICO;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
- Comunicato Ufficiale N° 90 del 08.02.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ACD GRIFO CANNARA IN RIFERIMENTO
ALLA GARA GRIFO CANNARA-ASSISIUM DISPUTATA A CANNARA IL 02.12.2012,
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 61 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 06.12.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN
RELAZIONE:
•ALL’AMMENDA DI EURO 800,00 PER COMPORTAMENTO OFFENSIVO DEL PUBBLICO;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.02.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ACD Grifo Cannara chiedendo
l’annullamento e/o la riduzione della sanzione. Era presente l’arbitro della gara e la
società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Presa visione degli atti ufficiali della gara ed all’esito delle audizione del direttore di gara
e del reclamante questa Commissione osserva quanto segue.
Il direttore di gara ha confermato integralmente i fatti come riportati nel referto,
precisando con certezza che al suo indirizzo venivano pronunciate frasi lesive riguardanti
la discriminazione razziale solamente da tre e/o quattro persone che assistevano
all’incontro e non dai circa trenta spettatori ivi presenti. Del resto la stessa società ha
sostanzialmente confermato quanto accaduto attivandosi in ogni caso fattivamente
nell’individuazione del soggetto ritenuto il fomentatore di detti comportamenti. A
conferma di quanto sopra la società reclamante ha prodotto verbale di diffida redatto
dalla Stazione Carabinieri di Cannara nei confronti della persona segnalata, verbale
prodromico ad una successiva applicazione del Daspo qualora detto soggetto perseveri
nei comportamenti offensivi e violenti nei confronti di tifosi, arbitri ed addetti ai lavori.
Ferma restando la deprecabilità dell’episodio, considerato il tempestivo e concreto
intervento della società si ritiene equo contenere la sanzione dell’ammenda in €. 500,00.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce ad €. 500,00 la sanzione dell’ammenda
inflitte dal G.S. al società ACD Grifo Cannara
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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